Associazione

Genitori

Toscana

Un'Associazione di genitori per i genitori

L’Associazione Italiana Genitori A.Ge., nata nel febbraio 1968, è un ambiente accogliente e ricco di valori per tutti quei genitori che hanno a cuore l’educazione e credono alla partecipazione diretta delle famiglie nell’attuale vita sociale e nella scuola.

L’A.Ge. Toscana, in particolare, affianca da oltre 25 anni i genitori nel loro rapporto con la scuola, offrendo consulenza e incontri di formazione e supportando direttamente i genitori qualora essi lo richiedano.
Il nostro scopo prioritario è quello di aiutare i genitori a diventare consapevoli del proprio ruolo e a muoversi con competenza nel complesso mondo scolastico, in modo da essere riconosciuti e apprezzati.

Chi siamo

Ogni Associazione è formata da volontari che promuovono una rete di solidarietà tra i genitori e partecipano alla vita del territorio, a partire dalla scuola.

L’A.Ge. a livello territoriale cura i rapporti con le scuole, gli enti del terzo settore, le parrocchie, il comune, le radio e la stampa locale; a livello provinciale e regionale i referenti sono le Amministrazioni, gli organi scolastici territoriali e l’opinione pubblica.

A livello nazionale l’A.Ge. è una presenza rappresentativa delle esigenze delle famiglie presso le istituzioni amministrative e politiche (Commissioni parlamentari, Ministeri ecc).

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Consulenza - L'Esperto risponde

Se fare il genitore è difficile, rappresentare gli altri genitori è ancora più difficile. Ecco alcune delle questioni su cui più frequentemente come genitori siamo chiamati a confrontarci.
L’argomento è talmente sentito dai genitori e le richieste di consulenza così tante che abbiamo dovuto suddividere per tematiche per meglio orientarsi: in primo luogo tutto ciò che riguarda il Consiglio di Circolo/Istituto, ma poi immediatamente dopo, a grande richiesta, il Rappresentante di classe, il contributo volontario, le gite, l’assicurazione.

Tutto quello che c’è da sapere sul massimo organo decisionale di una scuola: come si elegge, chi può farne parte, campagna elettorale, pubblicità delle sedute, responsabilità dei consiglieri e…

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO/ISTITUTO

a –  Partecipare al Consiglio di Circolo/Istituto
b –  Chi può fare parte del Consiglio di Istituto?
c –  Rispetto dei termini di comunicazione alle famiglie
d –  Votare per più liste
e –  Docente eletto come genitore
f –  Riserva per le insegnanti di un singolo plesso
g –  Maestra in campagna elettorale
h – Consiglio d’istituto negli istituti comprensivi
i  – Responsabilità dei consiglieri
l  – Corsi di formazione per rappresentanti d’Istituto


a – Partecipare al Consiglio di Circolo/Istituto

Possono i genitori senza alcuna carica scolastica assistere a un Consiglio di Circolo? Se un consigliere non partecipa a tre convocazioni perde il diritto a mantenere la sua carica? Queste informazioni dove le posso trovare?

Le sedute del Consiglio sono aperte (a meno che non si stia trattando un punto che comporti valutazioni di merito su persone, ma ciò accade assai raramente). Chi assiste deve però ricordare di non interrompere e non intervenire, perché non ha diritto di parola, a meno che non gli sia stato concesso dal Consiglio stesso.
Di norma il consigliere eletto che per tre sedute consecutive risulta assente senza adeguate motivazioni decade. E’ bene perciò ricordarsi di avvisare in caso di impossibilità a partecipare e, a scanso di equivoci, di essere presente ad almeno un consiglio su tre. A parte il fatto che se un membro non partecipa tanto vale che lasci il posto ad altri, di fatto raramente i Consigli attivano la procedura di decadenza. Può trovare queste ed altre norme agli articoli 35 e 38 del Testo unico sulla scuola (Decreto Legislativo n. 297/1994).


b –
Chi può fare parte del Consiglio?

Avrei bisogno di sapere se possono fare parte del Consiglio d’istituto e della Giunta genitori che sono impiegati presso l’ufficio scuola del Comune in cui è ubicato l’istituto comprensivo.

Non ci sono particolari limitazioni a che un dipendente comunale faccia parte di Giunta e Consiglio d’Istituto, purché abbia figli che frequentano la vostra scuola.
Addirittura può farne parte come rappresentante della componente ‘Genitori’ un insegnante (o un ATA) che sia stato eletto sia in qualità di insegnante/ATA che di genitore e abbia poi optato per la nomina quale genitore. Lo stesso discorso vale per il Dirigente scolastico di un’altra scuola che abbia figli che frequentano l’istituto. In parte diverso il discorso per i consigli di interclasse, classe e intersezione, in quanto “I docenti in ogni caso devono rinunciare all’eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori” (art. 16 c. 4 O.M. 215/91).


c – Rispetto dei termini di comunicazione alle famiglie

Ciao a tutti, volevo indicazioni di dove posso trovare la normativa che indica il tempo di comunicazione alle famiglie del rinnovo del C.d.I. e l’invito a presentare le candidature. Perché qui da noi alcune delle scuole hanno fatto pervenire comunicazioni circa 25 giorni prima della data, altre invece asseriscono che anche il 26 ottobre sono ancora in tempo. Voi cosa ne pensate? esiste normativa chiara rispetto ai tempi di comunicazione alle famiglie?

Secondo l’O.M. 215/91 art. 27 la commissione elettorale deve depositare presso la segreteria della scuola gli elenchi degli aventi diritto al voto almeno 25 giorni prima delle votazioni, mettendo un avviso all’Albo. Poi si passa direttamente alla presentazione delle liste, che va dal 20° al 15° giorno antecedente (art. 32).
Avvisare i genitori in ritardo da parte delle scuole significa privarli in parte del diritto di verificare la propria presenza negli elenchi degli elettori e di prepararsi alla procedura elettorale (reperimento candidati e firmatari, preparazione lista), ma può consentire ancora la presentazione delle liste. Tutta la parte di promozione ricade poi su candidati e presentatori.
Si potrebbe forse impugnare il tutto se qualcuno di questi passaggi non fosse stato rispettato, resta però il fatto che le elezioni vanno svolte annualmente nelle date stabilite dall’Ufficio scolastico regionale e impugnarle vi priverebbe di rappresentanti per un anno intero, finché non vengono indette le elezioni suppletive.


d – Votare per più liste

Avremmo necessità di un chiarimento relativamente alle elezioni dei rappresentanti dei genitori all’interno del Consiglio di circolo. Nel nostro caso si sono presentate 3 liste, ciascuna delle quali con 6 candidati (la nostra scuola ha diritto a 8 rappresentanti dei genitori e quindi ogni elettore può esprimere due preferenze).
Il genitore che va a votare può esprimere due preferenze anche per due candidati appartenenti a liste diverse? Noi pensiamo di no, visto che la normativa fa espresso riferimento al sistema proporzionale che basa la sua priorità proprio sul voto di lista, ma oggettivamente non trovo molti altri riferimenti sui documenti normativi in circolazione.

L’art. 43 comma 5) dell’O.M. 215/91, tuttora vigente e unico punto di riferimento per le elezioni scolastiche, evidenzia che il voto di lista è prioritario. In estrema analisi, se un elettore votasse per due liste, la scheda dovrebbe essere annullata in quanto non è possibile determinare la sua volontà.
“5. Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l’elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il Presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
9. Il Presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell’elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l’elettore stesso”.


e – Docente eletto come genitore

Chiedo di sapere se, nel Consiglio d’istituto di una scuola, un membro eletto per la componente dei genitori possa anche essere un insegnante della stessa scuola. Quindi vorrei sapere se il requisito essenziale per poter rappresentare i genitori sia venuto meno, avendo creato di fatto uno sbilanciamento del Consiglio stesso a favore della componente degli insegnanti.

L’unica incompatibilità prevista dalla normativa (O.M. 215/91, art. 16) è quella di un membro eletto per due componenti diverse all’interno dello stesso Consiglio d’istituto (es.: insegnante+genitore), e che è perciò tenuto a optare per una delle due. C’è invece incompatibilità per i docenti eletti come genitori all’interno del consiglio di classe/interclasse/intersezione.
Se il signore non rappresenta effettivamente i genitori la responsabilità è da attribuire ai genitori che lo hanno eletto e che non si sono candidati a loro volta.


f – Riserva per le insegnanti di un singolo plesso

Quest’anno si rinnova il Consiglio dell’Istituto comprensivo, che è formato dalle scuole infanzia, elementari e medie del capoluogo, dall’infanzia, elementari e medie di due frazioni. Purtroppo la docente della nostra frazione che si candiderà potrà prendere pochissimi voti perché le docenti di questa scuola sono in minoranza, mentre quelle del capoluogo non hanno problemi perché possono contare su un numero di voti maggiore. È possibile chiedere di poter avere per ogni scuola un rappresentante nei docenti candidati?

No, purtroppo è prevista una riserva di posti, (uno o due), solo per gli insegnanti della scuola dell’infanzia (art. 20, c.3 O.M. 215/91) indipendentemente da dove prestano servizio. La docente però, se valida, può essere votata anche da altri docenti, non necessariamente solo da quelli in servizio nella vostra frazione. Anche i genitori possono farle propaganda elettorale. Il concetto dovrebbe essere quello del Presidente Pertini: “Sono stato eletto da una parte ma intendo essere Presidente di tutti gli italiani”, anche se purtroppo nei fatti spesso ciò non accade.
Le consiglierei di leggere l’ordinanza ministeriale n. 215/91 sulle elezioni degli OOCC.


g – Maestra in campagna elettorale

Gradirei avere chiarezza riguardo alla nomina di Presidente di Circolo: nella scuola frequentata da mio figlio la maestra ha fatto una spietata campagna, anche via e-mail, per raggiungere più genitori possibili e raccogliere voti per il genitore di un suo alunno. Questa maestra fa anche parte del Consiglio di Circolo. Volevo sapere se tutto ciò è legale e possibile.

Quello che lei riferisce è sia legale che possibile. Resta da capire se sia stato anche opportuno; questo è legato alle modalità usate, al contesto di riferimento, alle qualità personali dell’interessato e all’impegno che metterà nel nuovo incarico.


h – Consiglio d’istituto negli istituti comprensivi

Ho dato un’occhiata al Testo Unico che regolamenta le funzioni e le competenze degli Organi Collegiali della scuola ma non ho trovato indicazioni/normative riguardo le modalità per l’elezione del Consiglio di Istituto degli Istituti Comprensivi.
Potete per favore aiutarmi?

Gentile Signora, la norma di riferimento è l’art. 5 del Testo Unico sulla scuola 16 aprile 1994, n. 297, che appunto dice che “nelle predette scuole aggregate si costituisce altresì un solo consiglio di istituto, alle elezioni del quale partecipano le componenti di tutte le scuole interessate, con liste comuni di candidati”.
Non ci sono perciò riserve in relazione all’ordine di scuola frequentata dal figlio. Questo anche perché il comprensivo è una scuola fondata sull’idea di continuità (sia pure apparente: di fatto i vari ordini di scuola non colloquiano più di quanto non lo facciano scuole separate ma vicine), per cui i genitori eletti continuano a sedere in Consiglio anche con il passare dei propri figli da un ordine di scuola all’altro.


i – Responsabilità dei consiglieri

Ho trovato su Internet che i consiglieri d’istituto hanno responsabilità giuridico amministrativa, sapreste dirmi qualcosa di più in merito a ciò? Pensavo che non avessimo responsabilità a meno che non agissimo per dolo. Probabilmente alcuni genitori faranno ricorso contro una delibera del Consiglio di circolo che avevamo votato all’unanimità, in questo caso che succederà? So che vogliono invalidarla.

Nell’ipotesi che vi intentassero una causa civile e perdeste dovreste dividere spese e costi di risarcimento nei confronti del ricorrente. Tuttavia nella scuola è difficile che si facciano danni economici di notevole portata e comunque che le persone abbiano soldi e tempo da perdere in cause.
Invece in caso di ricorsi in opposizione (cioè presentati direttamente alla scuola) tutt’al più si dà ciò che chiedono.


l – Corso di formazione per rappresentanti d’istituto 

Sarei interessato a frequentare uno dei vostri corsi in presenza, ma quello che al momento sarebbe il più vicino, è tuttavia per me piuttosto scomodo; è per questo motivo che vi chiedo se per il prossimo futuro saranno messi in programma incontri anche in altre città. 
 
Di volta in volta pubblicizziamo i corsi che abbiamo programmato, ciò non toglie che lei non possa organizzarne uno ad esempio presso la scuola superiore di suo figlio o, meglio, in una scuola elementare o media. Se riesce a individuare una scuola (o un’altra sede) con un piccolo auditorium, un buon impianto audio e possibilità di parcheggio per i partecipanti e ad avere una disponibilità di massima da parte del Dirigente scolastico (che di solito già conosce il nostro operato), poi ci possiamo sentire per fissare la data; vicino a una stazione ferroviaria sarebbe perfetto.  
Ovviamente, visto il numero limitato di genitori coinvolti in ciascuna scuola, è nostra abitudine coinvolgere tutti i genitori interessati del territorio, in modo anche da contribuire al formarsi di una rete. A pubblicizzare l’evento e a richiedere l’autorizzazione ci pensiamo noi come A.Ge.

Passato il momento delle elezioni, occorre subito diventare esperti di tutta una serie di procedure indispensabili per svolgere al meglio il proprio ruolo.
Ecco gli strumenti per superare la prova con onore, facendo anche bella figura.

a – Mancata convocazione del consigliere
b – Dichiarazione di voto
c – Numero legale e validità delle delibere
d – Verbale in visione
e  – Accesso agli atti
f  – Avere copia della relazione dei Revisori dei conti
g  – Destinazione dei contributi dei genitori
h  – Approvazione del bilancio
i  – Firma del Conto consuntivo
l  – Pubblicità della società sportiva
m – La Commissione mensa


a – Mancata convocazione del consigliere

Il 30 giugno si è tenuto il Consiglio d’Istituto, ma io non avevo ricevuto la convocazione. Ho contattato sia telefonicamente, che per e-mail e per fax la scuola, ma al momento non ho ricevuto nessuna spiegazione. Gradirei sapere se la seduta può ritenersi valida e come posso comportarmi.

Se lei effettivamente non ha ricevuto la convocazione e non era comunque presente, la seduta non può ritenersi valida. Lo faccia presente con garbata decisione al Dirigente scolastico e veda cosa le risponde.
Valuti poi se condivide le delibere adottate e, se sì, se è opportuno far celebrare di nuovo la seduta, considerato soprattutto il fatto che il 30 giugno è una scadenza tassativa per la verifica del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per cui questo metterebbe in una certa difficoltà la scuola.
Se invece c’è qualcosa che non la convince, vada pure avanti con le sue giuste rivendicazioni. È sempre bene tener presente che la partecipazione alle sedute sana i difetti di convocazione.


b – Dichiarazione di voto

Sono consigliere d’Istituto in qualità di genitore e vorrei sapere se ho il diritto di chiedere la verbalizzazione di una mia dichiarazione di voto su una delibera.
Mi spiego: volevo motivare il mio voto contrario e ho chiesto che fosse verbalizzata la motivazione del no che avevo dato durante la discussione in Consiglio ma la Dirigente mi ha detto che non potevo, infatti il segretario (un insegnante) non lo ha riportato. È così? Io pensavo che il Consiglio di Istituto fosse equiparato a qualsiasi altro Consiglio anche del tipo di quello comunale, dove questo si può fare.

Dovrebbe leggere il regolamento interno del vostro Consiglio d’istituto (se esiste). In ogni caso in mancanza (e a buon senso sempre in generale) valgono le medesime regole dei vari Consigli. Lei ha ragione, per cui insista.
Certi regolamenti prevedono limitazioni (consegnare la dichiarazione da mettere a verbale entro la fine della seduta o prima dell’approvazione ecc.), ma se ha espresso le sue motivazioni durante la seduta chi verbalizza -dietro sua precisa richiesta- è tenuto a riportarle.


c – Numero legale e validità delle delibere

Ho avuto l’opportunità di verificare la Vostra competenza nelle risposte date nelle diverse FAQ. Il mio quesito è il seguente: se durante un consiglio di istituto viene messo ai voti un procedimento che ritengo ingiusto e non legale, la scelta migliore è quella di votare contro o lasciare la riunione dichiarando che per tale votazione risulto assente? Se risulto assente solo per quella votazione, il numero legale deve tenere conto della nuova maggioranza?

È meglio restare facendo verbalizzare il motivo del proprio voto contrario, poi invierà il verbale e la segnalazione a tutti i livelli amministrativi (Provincia, Regione e Ministero).
L’art. 37 del D.Lgs. 297/94, Testo unico sulla scuola, prevede infatti che la seduta sia validamente costituita se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.
È quindi opportuno che lei chieda la verifica del numero legale, perché se la validità della seduta non è inficiata dalla sua assenza, è senz’altro preferibile che lei presenzi al voto. Quanto poi agli aspetti legali, lei non è responsabile delle conseguenze della delibera approvata né se si assenta, né se vota contro né se si astiene, sempre che ciò risulti dal verbale. A seconda dei casi cambiano ovviamente le maggioranze richieste.

Art. 37 – Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni
2. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.


d- Verbale in visione

Sono diversi giorni che chiamo la segreteria per poter visionare il verbale della seduta del Consiglio di istituto; oggi mi ha contattato la vicaria dicendomi che il verbale non è ancora stato completamente redatto e che non è un mio diritto poterlo leggere prima della prossima seduta, in cui esso sarà il primo punto dell’ordine del giorno. Vorrei sapere se è o non è un mio diritto poter visionare il verbale al di fuori del Consiglio di istituto, se ci sono norme o articoli che mi vietano o mi permettono di farlo.

Nel corso della seduta dovrebbe essere approvato almeno il dispositivo delle delibere (meglio se su una bozza predisposta dalla Giunta), che poi deve essere affisso all’albo e pubblicato sul sito della scuola entro 8 giorni (C.M. 105/75). La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni; i verbali e tutti gli atti scritti preparatori
sono depositati nell’Ufficio di segreteria del circolo o istituto e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. Come consiglieri dovreste avere la bozza almeno 5 gg prima della seduta di Consiglio, insieme agli altri atti. Nessuno può essere costretto a deliberare senza il necessario tempo di riflessione e di approfondimento degli atti.


e – Accesso agli atti

Poiché in qualità di Presidente di Consiglio di istituto mi è stato negato l’accesso ai verbali del collegio docenti e della Giunta (nonostante la mia richiesta protocollata), vorrei sapere se la Dirigente era nella legalità.

I consiglieri hanno diritto di accedere a tutti gli atti necessari a svolgere la loro funzione (es.: delibera docenti su formazione classi, su libri di testo ecc). Questo si evince per analogia da quanto previsto per i consiglieri comunali. Essendo organo di governo politico, è indispensabile poter accedere agli atti connessi alla propria funzione.
Ancor più grave il diniego di accesso agli atti della Giunta.
Verifichi se nel vostro Regolamento d’istituto è stato recepito l’art. 13 della C.M. 105/75, in caso contrario faccia richiesta di accesso ai sensi della L. 241/90, menzionando la sua qualità di Presidente del Consiglio d’istituto e dichiarando che tali atti le occorrono per il corretto svolgimento delle attività del Consiglio.

Art. 13 – C.M. 105/1975 – L’affissione [delle delibere] all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria del circolo od istituto e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

f – Avere copia della relazione dei Revisori dei conti

Avevo richiesto copia della relazione dei Revisori dei conti. La risposta del Dirigente è stata che non ha possibilità di rilasciare copia della relazione perché materialmente ne viene rilasciata una e va conservata agli atti dal DSGA. Mi può far sapere se questa relazione mi spetta e se la posso avere?
In Consiglio sono stata accusata di vedere solo del marcio andando a discapito dell’Istituto, quando invece tutti si fidano ciecamente del Dirigente senza chiedere alcuna informazione perché lavora solo per il bene degli alunni. In effetti ho solo 3 genitori che mi appoggiano, ma sono abbastanza timidi e silenziosi.
Sono riuscita a far uscir fuori i soldi per l’assicurazione per tutti gli alunni, cosa mai successa, e a permettere a tutti i ragazzini delle scuole elementari di partecipare ai PON senza ricorrere al sorteggio, che spesso penalizzava i più bisognosi.
Mi fanno rabbia alcuni docenti che in privato si complimentano per il mio modo di fare che sta sortendo i suoi effetti ma durante le riunioni stanno sempre dalla parte del Dirigente, del Presidente e degli altri che gestiscono le cose, secondo il mio parere, nel modo sbagliato.

Gentile Signora, all’inizio è sempre così. Pare anzi che lei abbia raccolto già un certo numero di successi. Vada avanti ancora un poco e vedrà che la strada diventerà sempre più piana. Certo è che a scuola non sono abituati ad avere genitori dintorno e certo chi ci ha preceduto non ha lasciato un buon ricordo, per cui un po’ di diplomazia è sempre necessaria.

I consiglieri hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti necessari al loro ufficio ma non di fare un controllo sull’Amministrazione. Che cosa di preciso le interessa in quella relazione? Si tratta di un controllo solo formale e non sul merito delle spese. Fra l’altro è un modello precompilato su internet e i revisori possono aggiungere solo poche righe.
Se non ci sono motivi particolari, a nostro avviso non ha diritto di vederlo. Se poi glielo fanno vedere… Ma non si aspetti troppo, lì di PON e di diritti non si parla certo.


g – Destinazione dei contributi dei genitori

Mi confermate che il Consiglio d’istituto delibera sui soldi raccolti dai genitori per l’acquisto di qualsiasi cosa che possa servire alla scuola (faccio come esempio il proiettore, ma anche altro)? Si possono utilizzare per progetti extracurriculari? Mica il DSGA li può distogliere per pagare il teatro per il saggio di fine anno, senza che il Consiglio sappia niente?
Scusatemi, ma alle volte qui anche i dirigenti ritengono scontato il Consiglio, facendoci passare per passacarte!! sono pacifico, tranquillo e costruttivo, ma quando ci vuole ci vuole!!

Gentile Signore, il Consiglio è sovrano, è l’organo politico per eccellenza. Lei ha presentato il progetto, il Consiglio (di cui fa parte anche la Dirigente) può approvarlo, al limite anche a costo zero, perché non tutti i progetti comportano spese (es. progetto alimentazione offerto dalla Cooperativa agricola locale). Lo stesso per il saggio: se un progetto viene presentanto e il Consiglio lo approva si può fare (e spenderci), altrimenti no, non lo si può assolutamente realizzare.
Il PTOF è triennale: una base su cui si fanno gli aggiustamenti aggiungendo o togliendo o modificando progetti ogni anno, in base alle richieste (in questo senso la sua aggiunta del progetto teatro) e alla verifica effettuata nella seduta di Consiglio di giugno.

Per vincolare i contributi dei genitori a un utilizzo legato alla didattica (sia materiali duraturi o di consumo che esperti o spese per progetti) si fa riferimento alle circolari ministeriali n. 312/12 e 597/13 e all’obbligo, per il Dirigente, di inserirne le finalità nelle relazioni al Programma annuale e al Conto consuntivo (Artt. 5 e 23 – D.I. 129/2018), comunque è opportuno prevedere una specifica delibera del Consiglio d’istituto.
Se terrà presenti questi riferimenti vedrà che tutto diverrà ben più chiaro per tutti.


h – Approvazione del bilancio

Vorrei porre all’attenzione la situazione dei bilanci delle scuole e chiedere se un solo consigliere può non approvare il Programma annuale visto proprio il mancato ricevimento dei finanziamenti statali. Ci sono conseguenze? Quali?

Il Programma annuale è una previsione di entrata e di spesa, per cui si può non approvare se non si condividono le strategie adottate, non certo per il mancato ricevimento dei finanziamenti. Una simile riflessione potrebbe semmai riguardare il conto consuntivo dell’anno finanziario precedente, ma anche questo non aiuta a ricevere i fondi necessari.
Se, nonostante il voto contrario di uno o più consiglieri, il Programma annuale viene comunque approvato non ci sono conseguenze. Se invece il Consiglio non delibera l’approvazione entro la data stabilita, la scuola viene commissariata allo specifico fine di provvedere all’approvazione del Programma annuale.


i – Firma del Conto consuntivo

Nell’approvazione del Conto consuntivo, il Presidente del Consiglio d’istituto che cosa deve firmare? Se il Presidente si è astenuto dall’approvazione, lo deve firmare lo stesso?

Anche se nella sua veste di membro del Consiglio il Presidente si è astenuto o ha votato contro, egli deve comunque firmare sia il Modello A (Programma annuale) che il Modello H (Conto consuntivo) che siano stati approvati a maggioranza dal Consiglio stesso. Firmerà ovviamente anche il verbale della seduta.


l – Pubblicità della società sportiva

Vi chiedo di aiutarci per un piccolo problema che abbiamo nel nostro istituto con un’associazione sportiva che vuole divulgare la sua pubblicità nelle scuole. Esistono dei regolamenti ministeriali che regolamentano le divulgazioni pubblicitarie nelle scuole?
Noi abbiamo usato il criterio del buon senso e cioè deciso di far passare solo materiale didattico o con finalità didattiche e quello dell’amministrazione comunale previa supervisione del preside, ma evidentemente non basta.
Altra cosa, è giusto che i bidelli/insegnanti/segreteria perdano tempo per fare questo lavoro?

Per la diffusione dei materiali esterni, è il Consiglio di istituto a stabilire i criteri tramite il regolamento. Quelli che avete scelto vanno bene, ma rinviano tutto alla discrezionalità del Dirigente scolastico; altri che possono essere validi sono:
– escludere tutte le attività che hanno un costo per le famiglie;
– far passare senza formalità ciò che proviene dagli enti locali e statali;
– pretendere che i privati (e magari anche il Comune) forniscano le copie già pronte, in modo che non ci sia una spesa per la scuola.
Quanto al tempo perso da segreteria e bidelli, visto che la scuola è deputata alla formazione permanente e alla definizione dell’offerta formativa in collaborazione con il territorio (D.P.R. 275/99), è giusto che diffonda le iniziative che possono costituire un arricchimento per i bambini.


m – La Commissione mensa

Volevo avere informazioni sul ruolo della commissione mensa scolastica non nella mia città, ma in via generale: quali sono i suoi fondamenti (anche normativi), quali i suoi “poteri” e dove trovare informazioni sulla stessa.

La Commissione mensa è un organo non obbligatorio istituito dalla scuola e/o dall’Ente locale e può comprendere sia genitori che insegnanti. Di solito si fanno delle riunioni e ci sono calendari per gli assaggi; a volte è presente un regolamento. Le Commissioni mensa in genere fanno un ottimo lavoro a tutela della salute dei nostri figli ed è auspicabile che molti genitori si rendano disponibili.

Ecco due ruoli delicati e importanti: il Presidente e la Giunta. Per capirne di più occorre approfondire con pazienza competenze e normativa.

Presidente C.d.I. e Giunta esecutiva

a – Elezione del Presidente del Consiglio di istituto
b – Ruolo e competenze del Presidente del Consiglio di Istituto
c – Chi stabilisce l’ordine del giorno?
d – Firma del verbale
e – Funzione della Giunta esecutiva

a – Elezione del Presidente del Consiglio di istituto

Vorrei un parere sull’elezione del Presidente del Consiglio di istituto avvenuta nella mia scuola. Si procede all’elezione e risultano, essendo assente il personale ATA, 8 voti per ciascuna delle due candidate e un astenuto. Il Dirigente che annuncia vincitrice A dando come spiegazione che quest’ultima ha preso più voti dagli elettori. Durante la seduta successiva la candidata B fa presente che pur accettando la situazione, c’e una normativa che disciplina il caso di parità e che in questo caso si sarebbe dovuto proporre il consigliere più anziano, non chi ha preso più voti. Comunque sia, il verbale dell’elezione del Presidente viene scritto facendo figurare che il Presidente era stato eletto per volontà di tutti.

In primo luogo il Presidente deve essere eletto a maggioranza assoluta dei componenti, perciò nel vostro caso con 10 voti a favore. Solo in seconda votazione è ammessa la maggioranza relativa dei votanti (art. 49 O.M. 215/91). In ogni caso avreste dovuto opporvi a quella verbalizzazione, perché c’era stato un voto paritario e questo doveva risultare a verbale. Una corretta verbalizzazione fra l’altro avrebbe consentito alla candidata B di far invalidare l’elezione e far tenere una seconda votazione.

b – Ruolo e competenze del Presidente del Consiglio di Istituto

Sono stato eletto Presidente del Consiglio d’Istituto nella scuola superiore di mio figlio. Volendo svolgere attivamente questo ruolo vorrei sapere quali sono gli spazi entro i quali mi posso muovere senza invadere quelli che competono al Dirigente, al Collegio dei docenti, ecc. Vorrei inoltre sapere quali sono le basi giuridiche dalle quali discendono queste competenze. Soprattutto vorrei conoscere a chi compete rappresentare l’Istituto e se il Presidente deve essere preventivamente coinvolto in iniziative verso l’esterno o che avvengono nell’istituto (Istituzioni, incontri con esperti, ecc.).

Ci sono alcuni strumenti del mestiere indispensabili per chi voglia svolgere con competenza il proprio ruolo di rappresentante all’interno di un Consiglio di Circolo/Istituto (alcuni dei documenti che riportiamo sono una versione appositamente ridotta ad uso dei genitori, specialmente per quelli alle prime armi):

1) Testo unico sulla scuola (D.P.R. 297/94), che riprende il D.P.R. 416/1974 (c.d. “Decreti delegati”), e disciplina tutte le norme di funzionamento degli Organi collegiali;
2) Regolamento dell’autonomia scolastica (D.P.R. 275/99, riportiamo qui la parte che interessa più direttamente i genitori), che definisce il ruolo delle varie componenti scolastiche -compresi i genitori- e l’iter da seguire per definire il Piano dell’Offerta Formativa;
3) Regolamento contabile (D.I. n. 129/2018)
4) Istituzione della dirigenza scolastica e ruolo del Dirigente (D.Lgs. 59/1998)

La rappresentanza dell’Istituto spetta al Dirigente scolastico, che è anche il responsabile della gestione. Al Consiglio, e al suo Presidente, spetta definire le linee operative, verificare e valutare i risultati del Piano dell’offerta formativa; deliberare in merito a bilancio e conto consuntivo, donazioni, mutui e sponsorizzazioni. Non si tratta quindi di ‘informazione preventiva’, quanto di una serie di attività comprese nel POF (che deve essere prima deliberato e poi verificato dal Consiglio stesso).

c – Chi stabilisce l’ordine del giorno?

Sono un Presidente di Consiglio di Istituto e, da quando è arrivata la nuova Dirigente, ho qualche difficoltà nel senso che spesso, quando le propongo argomenti da mettere all’Ordine del giorno, non me li approva. Ad esempio: situazione delle fotocopiatrici nella scuola, testi di comunicazioni da dare ai genitori, organizzazione delle materie scolastiche ecc.
Nella maggior parte dei casi lei sostiene che non sono materie di pertinenza del Consiglio. A suo avviso il Consiglio deve mettere all’ordine del giorno solo gli argomenti sui quali deve deliberare, il resto sono cose da discutere in altra sede, meglio se creando un comitato dei genitori. La nostra tradizione come Consiglio è sempre stata invece quella di parlare di molti aspetti della scuola. Può darmi un consiglio sul da farsi?

È una precisa competenza del Presidente stabilire l’O.d.G. del Consiglio (questo è il significato della firma in fondo alla convocazione) e pertanto può inserire tutto ciò che ritiene opportuno trattare o che gli viene richiesto dagli altri membri o dalle componenti scolastiche. Il Presidente avrà cura di non entrare nel merito di competenze specificamente riservate ad altri (ad esempio il Dirigente o il Collegio dei docenti), ma per il resto il Testo unico sulla scuola e il Regolamento di contabilità lasciano spazi molto ampi per quello che è l’organo ‘politico’ per eccellenza nella scuola.
A parte l’entrare nel merito dell’organizzazione delle materie scolastiche, che per come è posto sembra un argomento di stretta competenza del Collegio (ma non lo è se parliamo a livello generale di POF), la Dirigente sbaglia a prendere una simile posizione.
Di fatto se lei non insiste e si piega a ‘censurare’ l’O.d.G., la Dirigente è a posto, ma se lei insiste e si rifiuta di firmare, vedrà che tutto si appiana all’istante.

d – Firma del verbale

Può il Presidente del Consiglio di circolo rifiutarsi di firmare un verbale del Consiglio stesso con la motivazione che non lo ritiene, in un punto, rispondente all’andamento della seduta del Consiglio stesso? E se sì, cosa comporta questa posizione riguardo la validità delle deliberazioni assunte in quella seduta?

Se il Consiglio ha approvato il verbale il Presidente deve firmare. Ha facoltà soltanto di chiedere di mettere ai voti una modifica al verbale e, nel caso che il Consiglio non la adotti, di mettere a verbale i motivi del suo dissenso, come qualunque Consigliere. Le deliberazioni sono valide e lui di fatto commette un’omissione di atti d’ufficio.

e – Funzione della Giunta esecutiva

Sono una nuova eletta alla prima esperienza, per cui mi sono un po’ documentata sulle varie leggi e regolamenti per il Consiglio. Ho proposto la mia candidatura anche per la Giunta del Consiglio, in quanto mi ero fatta l’idea che da lì dovessero passare le informazioni relative ai bilanci alle spese e alle richieste di finanziamento per la scuola. Che fosse insomma un organo che avesse la funzione di preparare al meglio i lavori del Consiglio vero e proprio fornendo poi le informazioni dettagliate per la decisione finale.
In realtà ho poi scoperto che la Giunta viene sistematicamente convocata circa 30 minuti prima del Consiglio con il medesimo ordine del giorno. Ora mi domando: qual è la funzione di questo organo se viene gestito in questo modo?
E’ un diritto dei membri del Consiglio avere i dettagli delle schede relative ai capitoli di entrata e di spesa delle bilancio? Possiamo chiedere come si è formato l’avanzo di bilancio?

In base al regolamento contabile (art. 2 D.I. 44/2001) la Giunta deve essere obbligatoriamente convocata solo per predisporre il bilancio da proporre per la votazione al Consiglio. Questo, insieme alla scarsa propensione dei genitori a presenziare a due sedute consecutive, ha fatto scadere l’importanza dell’organo che prima dell’autonomia delle scuole era ben più centrale.

Tutti, e in particolare i consiglieri e i membri di Giunta, hanno diritto di accedere alle informazioni cui lei accenna. Anzi i consiglieri dovrebbero avere tutti gli atti 5 giorni prima della seduta, in modo da potersi documentare. In fondo, non si può approvare un bilancio al buio…
Quanto alla convocazione, lei può richiedere che sia dato adeguato tempo e che non sia a ridosso della seduta di Consiglio. L’approvazione del bilancio può essere un’ottima ‘scusa’ per fare questo.

Grazie per la risposta. Proprio stasera in Giunta ho rinnovato la richiesta di avere maggiori informazioni e forse comincio ad avere qualche riscontro. Quanto meno mi hanno promesso i dettagli delle schede dei progetti del Circolo.
Anche il Presidente del Consiglio è convinto della necessità di dare maggiore spazio alla Giunta, quindi dalle prossime convocazioni chiederemo di avere più tempo oppure di anticiparla di qualche giorno rispetto al Consiglio, 30 minuti sono veramente pochi!

Ecco alcuni approfondimenti sul ruolo del Rappresentante di classe, in risposta alle domande che ci sono giunte dai diretti interessati:

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE

a – Quanti sono i rappresentanti di classe?
b – Assemblee elettorali coincidenti
c – “Elezione” del rappresentante di classe
d – Accesso ai verbali del consiglio di classe
e – Corsi di formazione per rappresentanti
f – Gestire i rapporti conflittuali con la scuola
g – Come ricucire un conflitto
h – Richiedere l’elenco dei genitori
i  – Il rappresentante di classe può nominare un delegato?
l  – Si può eleggere una nonna?
m – Rappresentanti di classe senza limiti
n – Diritto di voto per madre divorziata
o – Il convivente non è genitore
p – Per i gemelli si vota due volte?

a – Quanti sono i rappresentanti di classe?

Mi rivolgo a voi perché non riesco a reperire una risposta certa da altre fonti. Una mamma di una scuola media mi ha detto che nella sua classe possono essere eletti fino a 4 rappresentanti dei genitori.
La domanda è: quanti rappresentanti dei genitori possono essere eletti per classe alla scuola elementare? E alle medie è effettivamente come mi è stato riferito o può essere frutto di una decisione del singolo Consiglio di Istituto?
Le domande su come dovrebbero funzionare veramente le cose sono continue e potersi rivolgere a voi è sicuramente un vantaggio. Questa stessa domanda rivolta al nostro Consiglio d’Istituto non ha avuto una risposta chiara.

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono rispettivamente: 1 alle materne e alle elementari, 4 alla scuola media e 2 (+2 alunni) alla scuola superiore.

b – Assemblee elettorali coincidenti

Assemblea elezioni rappresentanti: mercoledì prossimo avrò le assemblee brevi con i prof alle medie e poi le elezioni, chiaramente stesso orario e stesso giorno sia in prima sia in terza. Vorrei, per diversi motivi partecipare a tutte e due, ma mi hanno detto di scegliere. Non posso far nulla? Non ho diritto ad esserci?
Con quanti giorni di anticipo ho diritto di essere avvisata a convocazioni a riunioni per genitori (spesso la nostra preside ci avvisa un giorno per il successivo)?

Soprattutto se la scuola è la stessa si ha diritto a segnalare il problema e magari la prossima volta la scuola si organizzerà diversamente. Di norma si parla di un preavviso di 5 giorni, ma questo dipende dal regolamento interno. Può essere utile coinvolgere il Presidente del Consiglio d’istituto, che può farsi carico di questa problematica.

c – “Elezione” del rappresentante di classe

Ho 44 anni e una bambina di 3 anni e mezzo che frequenta la scuola materna. Una settimana fa mi sono imbattuta nell’ “elezione” del rappresentante di classe. Più che un’elezione si è trattato di una vera e propria nomina poiché il nominativo del rappresentante è stato suggerito dalle maestre e per di più in assenza del rappresentante stesso. Non so definire quello che ho provato! Sconcerto, rabbia, sono rimasta allibita. Mi dite per favore se ciò che è avvenuto è lecito, se si può fare? E se la risposta è assolutamente NO, cosa potrei fare? Vi chiedo scusa, ma davvero vorrei tanto sapere e capire quello che è successo.

Le votazioni per il rappresentante di classe (qui più propriamente di intersezione) debbono essere espletate entro il 31.10 di ogni anno. Se è stata fatta l’assemblea, costituito il seggio e le persone hanno votato tutto è regolare, altrimenti può fare ricorso alla Commissione elettorale della scuola. In ogni caso avrebbe potuto avanzare la sua candidatura e chiedere ai genitori presenti di essere votata, meglio ancora avrebbe potuto contattarli prima. Se non ottiene niente, l’anno prossimo potrà comunque candidarsi.

d – Accesso ai verbali del Consiglio di classe

È possibile chiedere di visionare i verbali delle assemblee di classe e di intersezione? Chi lo può chiedere: solo il rappresentante di classe o qualunque genitore? A chi va chiesto: al plesso di riferimento o alla segreteria della scuola?

Il verbale  deve essere messo a disposizione dei membri del Consiglio (tra cui ovviamente il rappresentante di classe). Gli altri genitori, se hanno un buon motivo (per meglio dire un interesse meritorio di tutela), possono chiedere di visionarlo e/o di estrarne copia alla segreteria ai sensi della Legge 241/90. Il Dirigente ha 30 giorni per dare risposta, ma se non ci sono motivi ostativi particolari l’accesso è immediato.

e – Corso di formazione per rappresentanti dei genitori

Sono una mamma rappresentante di una classe di scuola primaria, vorrei avere informazioni sul corso per rappresentanti e sulla lezione gratuita.

Gentile Signora, come A.Ge. Toscana teniamo questi corsi gratuiti da oltre vent’anni, a volte anche in qualità di membri dei Forum dei genitori istituiti presso gli Uffici Scolastici Regionale e Territoriali. Spieghiamo il ruolo del Rappresentante di classe e indichiamo come si può costruire una “comunità educante” partendo dalla normativa e dalle esperienze più fruttuose che abbiamo vissuto in prima persona o incontrato in questi anni.

Per l’incontro occorre una sala, possibilmente vicina a treno o bus, meglio ancora se dotata di microfono e facilmente accessibile per i genitori (viabilità, parcheggio). In genere ci ospitano le scuole, che fotocopiano le dispense (normativa e ruolo dei rappresentanti dei genitori) e diffondono l’invito alle famiglie. L’invito viene esteso anche ai genitori interessati delle scuole vicine, in modo da creare una rete di persone motivate che più facilmente potrà operare sul territorio, valendosi della nostra consulenza gratuita.

Il nostro scopo sociale è infatti quello di far radicare la presenza dei genitori a scuola, in modo collaborativo e rispettoso dei ruoli ma anche efficace a favore dei nostri giovani. Se richiesti, teniamo un secondo incontro per membri dei Consigli di circolo/istituto, con una formazione mirata rivolta a tutte le scuole del territorio (POF, bilancio, formazione delle classi, contributo volontario ecc.).
Se lei e altri genitori siete interessati, potete parlarne con il dirigente scolastico e poi contattarci scrivendo ad agetoscana[@]age.it per fissare insieme un giorno per l’incontro.

f – Gestire i rapporti conflittuali con la scuola

Sono rappresentante di classe terza primaria. Alcuni genitori hanno chiesto un mio intervento a seguito di continue assenze da parte di un’insegnante. Ho promosso, insieme ad altri rappresentanti coinvolti, un chiarimento con la nostra Dirigente. Per qualche insegnante il mio modo di agire è stato scorretto. Altre classi sono state coinvolte ma con assoluto appoggio e solidarietà da parte di altre docenti. Chiedo a Voi un cortese chiarimento. Ora sono consapevole perché nessuna voglia intraprendere questo ruolo. Vi ringrazio.

La sua considerazione è molto amara e purtroppo molto vera: fare il rappresentante di classe è molto difficile, occorre conoscere un po’ di normativa scolastica, i vari ruoli nella scuola e soprattutto avere grandi capacità di mediazione, tutte cose che si acquisiscono dopo un certo tirocinio. Non a caso noi teniamo corsi per genitori eletti negli organi collegiali, che risultano sempre affollati.
Forse le potrebbe essere utile leggere il nostro manuale per rappresentanti di classe, in ogni caso se si giunge alla soluzione estrema di muoversi contro un docente bisogna farlo in modo oculato e comunque con estrema riservatezza, perché si rischia di urtare delle sensibilità e di perdere preziosi alleati, come purtroppo lei stessa ha sperimentato.

g – Come ricucire un conflitto

Sono un consigliere di Istituto, nonché Presidente di Comitato genitori. La rappresentate della classe di mio figlio, senza informare almeno la metà della classe e senza essere a ciò espressamente demandata dall’altra metà, dopo aver parlato -a suo dire inutilmente- con un’insegnante, si è recata dal vicario del Dirigente per lamentarsi che i compiti per casa assegnati dall’insegnante erano troppi, avendo raccolto in tal senso qualche segnalazione qua e là da alcune mamme fuori dalla scuola. Sta di fatto che, malgrado il sottoscritto e altri ignari genitori che non avevano chiesto e non sapevano nulla, qualcosa è cambiato, a dispetto della parte della classe che non aveva avanzato alcuna lamentela. È possibile, in questioni didattiche, muoversi come ha fatto la signora, senza verifiche e senza contraddittorio? Gradirei qualche indicazione su come potermi muovere, perché sono troppo amareggiato e deluso per lasciar cadere la cosa.

Gentile Genitore, ormai il disastro è fatto e si rischia solo di fare peggio. La signora non poteva affatto muoversi come ha fatto; avrebbe dovuto almeno indire un’assemblea dei genitori della classe. Questo può essere oggetto di un’ulteriore riflessione da parte di voi genitori, per chiarire bene ruolo e funzioni del rappresentante di classe.
Potrebbe essere una buona idea organizzare una festa di classe (qualcosa di interessante, accattivante: solidarietà? caccia al tesoro? visita a siti artistici solitamente non accessibili?) invitando tutte le insegnanti, senza fare alcun riferimento a quanto accaduto.
Oppure organizzare a scuola un incontro di formazione per rappresentanti e genitori impegnati, magari nel nuovo anno scolastico. Insomma seminare bene per ricucire indirettamente il mal fatto.

h – Richiedere l’elenco dei genitori

Come genitori eletti nel Consiglio d’istituto avremmo pensato di realizzare una serie di iniziative per favorire il coinvolgimento dei genitori a scuola. Abbiamo diritto di accedere all’elenco dei rappresentanti di classe?

Strettamente parlando non avreste diritto di avere i nomi dei rappresentanti di classe a causa della disciplina sulla privacy. Tuttavia, nel corso del recente incontro di formazione “Genitori a scuola di comunicazione”, da noi organizzato insieme al Fo.P.A.G.S. di Firenze, l’avv. Giuseppe Pennisi (che è uno dei massimi luminari in campo di diritto scolastico) ci ha informato che c’è un legittimo interesse da parte dei membri del Consiglio d’istituto a conoscere nomi e recapiti dei rappresentanti di classe e da parte di questi ultimi di avere i recapiti dei genitori della classe; ciò va nel senso auspicato di partecipazione dei genitori alla vita scolastica. L’avvocato suggeriva pertanto di fare richiesta al Dirigente il quale dovrebbe informare gli interessati e, in assenza di opposizioni, fornirvi l’elenco richiesto.

Una strategia ancora migliore sarebbe quella di chiedere il consenso per la diffusione dei dati ai rappresentanti dei genitori già in sede di iscrizione, con talloncino a parte da riconsegnare in segreteria: questo faciliterà i contatti fra genitori e favorirà la partecipazione. Chi può fare pressione per adottare questa buona pratica è il Consiglio di istituto, in particolare il Presidente e gli altri genitori che ne fanno parte.
In caso di particolari difficoltà ad attuare una simile prassi, dovete prendere accordi con la scuola e consegnare in segreteria le lettere (meglio se chiuse con un punto di cucitrice o in una busta) con su scritto ‘per il rappresentante della classe I A del plesso Collodi’ e via dicendo. Poi potrete chiedere direttamente a loro gli indirizzi.

i – Il rappresentante di classe può nominare un delegato?

Mi rivolgo a voi per una ennesima domanda sulla legislazione relativa al ruolo/competenze dei rappresentati di classe.

Per il prossimo anno un genitore vorrebbe candidarsi per il ruolo di rappresentante. Purtroppo sa già che potrebbe non essere in grado di partecipare ai consigli di interclasse e vorrebbe essere rassicurato sulla possibilità di delegare qualcun altro. È fattibile? Può delegare un qualsiasi altro genitore?

Delegare non è possibile. Tanto vale eleggere direttamente un altro genitore, tanto più che nella scuola primaria c’è un solo rappresentante dei genitori per ogni classe. Se invece non c’è nessun altro genitore disponibile e il signore è molto motivato, troverà sicuramente il modo di sopperire alle sue eventuali assenze, contattando gli insegnanti in altri momenti e facendo comunque da tramite efficace con le famiglie.

l – Si può eleggere una nonna?

Avrei bisogno di un’informazione: in assenza di candidature da parte dei genitori per la carica di rappresentante di classe può essere eletta una nonna, con il consenso di tutti i genitori??

Mi spiace ma non è proprio possibile. La signora può svolgere un lavoro volontario, per sostenere e sempre meglio cementare i rapporti interpersonali che sono fondamentali. Può organizzare gite e incontri, può partecipare da uditore ai consigli di classe. Però il rappresentante deve essere un genitore, e converrebbe che almeno uno si candidasse, per non chiudere a priori una possibilità di interfacciarsi con la scuola. Vi auguro con tutto il cuore di no, ma in alcuni rari casi si può rimpiangere di non averlo fatto per tempo, anche se in effetti la carica è annuale. 
La signora potrebbe anche decidere di iscriversi a una delle Associazioni di genitori riconosciute dal Ministero (AGe, AGeSC, CGD) e collaborare fattivamente con la scuola, in questo caso come membro dell’Associazione e non rappresentante di classe.

m – Rappresentanti di classe senza limiti

Essendo già rappresentante di classe nella classe della mia prima figlia (ora in 5a elementare) posso candidarmi anche come rappresentante di classe della mia seconda figlia (1a elementare)? ho letto il D.Lgs. 297/94 e non mi sembra ci siano limitazioni, voi che ne pensate?

Gentile Signora, in effetti non ci sono limitazioni. Può anche candidarsi al consiglio d’istituto.
In bocca al lupo.


n – Diritto di voto per madre divorziata

All’interno del Consiglio di classe può avere eleggibilità, quale rappresentante dei genitori, la “nuova moglie” del padre dello studente, tenendo conto che esiste una madre naturale (divorziata)? Qualora si fossero candidate entrambe avrebbero avuto diritto ambedue? Il nuovo nucleo familiare sostituisce la madre naturale?

Assolutamente no. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i genitori che hanno la tutela legale del bambino, ossia gli stessi che sono responsabili della sua istruzione e cioè di mandarlo a scuola, di parlare con gli insegnanti, di andare a prenderlo all’uscita. Questo a meno di un’apposita sentenza del giudice, ma si tratta di casi assai rari.

Dispone l’Ordinanza Ministeriale 215/91 all’art. 7: “4. L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale. 5. Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.”

oIl convivente non è genitore

Durante la rielezione del comitato genitori ci siamo trovati di fronte ad un problema:
un genitore si è proposto per ricoprire una carica del comitato ma abbiamo scoperto che non è genitore, non è tutore, non ha adottato il ragazzo ma è solo il convivente della madre. Nel nostro regolamento si parla di genitore non specificando correttamente la forma di unione della famiglia ma genitore o tutore a mio parere deve essere.

Negli organi collegiali della scuola possono essere eletti solamente i genitori o i tutori, comunque sia chi esercita la potestà genitoriale, purché sia persona fisica e non giuridica, perché il voto è personale.
Dal Codice civile si evince che:
1) genitore è colui che ha riconosciuto il figlio e che continua ad avere obblighi di vigilanza sulla sua istruzione anche in caso di affido all’altro coniuge;
2) nelle associazioni vale lo statuto per definire chi può essere socio;
3) nei comitati vale l’accordo fra gli associati.

Se dunque il vostro comitato è espressione dei rappresentanti di classe ex art. 45 DPR 419/74 il signore è escluso dagli organi di governo del comitato e può farvi parte solo in veste di membro cooptato, se previsto dal vostro regolamento. Se invece si tratta di un comitato spontaneo come da c.c., occorre vedere quanto vorrete di comune accordo far prevalere lettera e spirito del vigente regolamento oppure invece modificarlo.
Siamo comunque anche noi del suo parere, e cioè che può partecipare solo chi effettivamente è genitore o tutore dell’alunno.

pPer i gemelli si vota due volte?

Cortesemente potreste dirmi quante volte vota un genitore se ha due gemelli nella stessa classe per il rappresentante di classe, considerato che nell’elenco ci sono due quadratini per la firma dell’avvenuta votazione?

Per analogia a quanto stabilito per il Consiglio d’istituto, che riportiamo di seguito, anche i genitori di due gemelli che frequentano la stessa classe votano una sola volta, in quanto è il ruolo di genitore (nell’atto di scegliere il suo rappresentante) che prevale.

OM 215/91, Art. 27) comma n. 8: “I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di circolo o istituto. A tal fine – nell’ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati – la commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni”.

 

In questa pagina trovi notizie su:

– Contributo volontario: Cosa è
– La rivoluzione delle Circolari n. 312/2012 e 593/2013
– Si può fare a meno di pagare il contributo volontario?
– È vero che è obbligatorio solo alle superiori?
– Contributo genitori e cassa scolastica
– Il patto scuola-famiglia e la proposta dell’A.Ge. Toscana
– Spese scolastiche detraibili
– Erogazioni liberali e detraibilità
– Cosa può fare il Consiglio d’istituto

La rivoluzione delle Circolari n. 312/12 e n. 593/13

Nota 312/12: Facciamo chiarezza

Dopo tanti anni di sterili discussioni quasi impossibile, ma nel 2012, con due snelle pagine su “Contributi scolastici delle famiglie” il Ministero dell’Istruzione ha davvero fatto piazza pulita di tante prassi poco trasparenti attuate da scuole di tutta Italia, riconfermando punto per punto ciò che come Associazione sostenevamo da anni: che il contributo delle famiglie è volontario e non obbligatorio; che è detraibile; che va usato con trasparenza; che i genitori possono finalizzare il loro contributo; che non può essere utilizzato per le spese amministrative.

Altro aspetto non di poco conto, è che la Circolare n. 312/2012 prevede che le scuole debbano rendicontare l’utilizzo del contributo volontario e che le famiglie possano finalizzarne l’uso a progetti specifici, ma non si parla di consultare i genitori per stilare criteri e priorità di utilizzo. Questa Circolare costituisce comunque un notevole passo in avanti rispetto alla prassi di pretendere il contributo come obbligatorio.

Nota 593/13: Una vera e propria strigliata

A dire il vero con la Circolare 312 il Ministero aveva appena iniziato a fare pulizia, tant’è che appena un anno dopo, nel marzo 2013, è tornato sull’argomento con toni quasi apocalittici: “Nel ribadire in questa sede l’intero contenuto della suddetta nota n. 312 in merito alla volontarietà dei contributi scolastici e alle loro modalità di gestione e rendicontazione, si ritiene che simili comportamenti, oltre a danneggiare l’immagine dell’intera amministrazione scolastica e minare il clima di fiducia e collaborazione che è doveroso instaurare con le famiglie, si configurino come vere e proprie lesioni al diritto allo studio costituzionalmente garantito”.

E ancora: “Non sfugge a questo Dipartimento che il contributo delle famiglie rappresenta una fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Tuttavia, oltre a rinnovare l’invito ad una gestione corretta ed efficiente delle risorse pubbliche, si ritiene auspicabile che le scuole acquisiscano tale contributo non attraverso comportamenti vessatori e poco trasparenti, bensì facendo leva sullo spirito di collaborazione e di partecipazione delle famiglie, le quali, si è certi, ben comprendono l’importanza di risorse aggiuntive per la qualità dell’offerta.
Da tutto quanto detto, appare quindi evidente che subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo non solo è illegittimo, ma si configura, per i soggetti che sono responsabili della gestione, come una grave violazione dei propri doveri d’ufficio”, sanzionabile disciplinarmente.

Cosa accade ancora oggi

Purtroppo continuano a giungerci segnalazioni che ben poco hanno a che vedere con quanto stabilito dal Ministero, del tipo: “Non vi spieghiamo come utilizziamo il contributo e neppure vi diamo copia del bilancio, tanto non ci capite nulla” detto nientemeno che a dei genitori Consiglieri d’Istituto.

C’è poi la questione dei viaggi d’istruzione (e non semplici ‘gite scolastiche’), quali ampliamento dell’offerta formativa e perciò detraibili, sui quali per lunghi anni anche noi di A.Ge. Toscana abbiamo dato battaglia e finalmente divenuti tali. Ora non resta da informare adeguatamente i genitori, per rendere questo diritto effettivo per tutti.

Il consiglio

STAMPATE LE DUE CIRCOLARI E CONSEGNATELE A SCUOLA, se necessario con una vostra lettera di accompagnamento di cui pretenderete ricevuta; fatele pervenire al Consiglio d’Istituto e chiedete che se ne dibatta, insomma non arrendetevi: tutti i comportamenti difformi da quanto stabilito dalle Circolari è illegittimo e perseguibile da un punto di vista disciplinare. Diteglielo!

Contributo volontario: Cosa è

Il contributo volontario dei genitori ha radici antiche, quando alcuni Regi Decreti, tuttora vigenti, stabilirono che le scuole dotate di personalità giuridica potevano chiedere un contributo ai genitori per le spese di laboratorio.

È buona pratica che le scuole al momento delle iscrizioni chiedano ai genitori un contributo per le spese di didattica per l’anno successivo (cartoncini, pennarelli, dotazioni informatiche, contratti con esperti; un po’ meno bene: fotocopie), ma questo deve avvenire con la massima trasparenza.

A memoria nostra è sempre accaduto che le scuole –anche quelle non dotate di personalità giuridica- chiedessero un contributo alle famiglie, giustificandolo come spese varie sostenute a favore dell’alunno (cartellino di riconoscimento, libretto delle assenze, assicurazione ecc.) e in genere glissando sul fatto che tale contributo era del tutto volontario.

L’attuale normativa legittima in pieno la riscossione del contributo volontario da parte delle scuole, stabilendo che “la riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura, posti a carico degli studenti, è effettuata mediante (…) il servizio di pagamento elettronico tramite il sistema pagoPA (…) (art. 13 comma 4 del Regolamento di contabilità per le scuole dell’autonomia, D.I. 28.8.2018 n. 129)  e che “Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia assumendo le rispettive responsabilità” (art. 16 del Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. 8.3.1999 n. 275).

Va precisato che il Regolamento di contabilità prevede un’ampia gamma di modalità di riscossione ma che del 28 febbraio 2021, con l’entrata in vigore dell’art. 65 c. 2) del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, l’unica modalità di pagamento ammessa verso la Pubblica Amministrazione è quella di PagoPA o, specificamente per le scuole, PagoInRete. Attenzione che: “Il mancato adempimento dell’obbligo di cui sopra rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare”.
È quindi un diritto quello di pagare in un’unica soluzione anche per più figli frequentanti scuole diverse e anche quello di ottenere la detrazione per i versamenti effettuati cumulativamente dal rappresentante di classe (es.: corsi, gite).
È invece vietato abilitare il rappresentante di classe a vedere i versamenti di contributo volontario e assicurazione, in quanto ciò lede il diritto alla privacy.


Si può fare a meno di pagare il contributo volontario?
È vero che è obbligatorio solo alle superiori?

In anni recenti le cronache hanno riferito di presidi che si sono rifiutati di consegnare la pagella a chi non aveva pagato il contributo volontario, ma si è trattato di un abuso.
Occorre fare chiarezza: sono obbligatori soltanto 1) il premio per l’assicurazione (*) e 2) le tasse statali per la frequenza delle classi 4a e 5a superiore, in virtù dell’attuale normativa sull’obbligo scolastico. Per il resto i Consigli di circolo e di istituto possono dare solo indicazioni e ciascuna famiglia è libera di pagare la quota richiesta, oppure di più (succede) o di meno.

È bene precisare che per le ultime due classi delle superiori le tasse scolastiche sono a beneficio dello Stato (€ 6,04 per la tassa di iscrizione, € 12,09 per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione, € 15,13 per le tasse di frequenza e di ritiro diplomi), mentre l’entità dei contributi è fissata dai singoli Consigli di istituto e può variare di molto da una scuola all’altra e soprattutto da un comune all’altro.

I genitori che desiderano incidere sugli importi consigliati dalla scuola devono rivolgersi ai genitori eletti in Consiglio e in particolare al Presidente.

(*) di fatto l’obbligo di pagare l’assicurazione ricade sulla scuola, ma per tutta una serie di considerazioni, che spesso abbiamo esplicitato nei nostri webinar, pagare l’assicurazione è talmente opportuno che diventa quasi un obbligo [Vedi anche l’approfondimento nella sezione Assicurazione, cassa scolastica ecc.].

Contributo genitori e cassa scolastica

Spesso i genitori fanno confusione fra il contributo che versano alla scuola all’atto dell’iscrizione e quello che invece affidano al rappresentante di classe (la cosiddetta “cassa scolastica”).
Va detto che la cassa scolastica viene spesso utilizzata per finalità vietate dalle leggi di contabilità di Stato, ossia per l’acquisto di beni al di fuori del bilancio ufficiale della scuola (la cosiddetta “gestione fuori bilancio”). Ovviamente non c’è nulla di male se le mamme si accordano per fare un dono alla scuola, però se si tratta di un dono di una certa entità questo deve risultare da una comunicazione scritta da sottoporre all’approvazione del Consiglio di circolo o di istituto. Inoltre è del tutto inopportuno che qualcuno consegni al rappresentante di classe la lista del materiale da acquistare.
La più grande controindicazione alla cassa scolastica, adesso che i versamenti fatti a favore della scuola si possono detrarre, è che i soldi raccolti e utilizzati dal rappresentante per le spese della classe non si possono detrarre in alcun modo.

Il patto scuola-famiglia e la proposta dell’A.Ge. Toscana

Ormai è dimostrato che sono proprio le scuole che dialogano più apertamente con le famiglie a ottenere la più alta adesione alle richieste di fondi. La scuola è tenuta a rendere conto in Consiglio di istituto e nei Consigli di classe -e se possibile anche sul sito internet della scuola- su come sono stati utilizzati i finanziamenti delle famiglie. Deve poi ascoltare il parere dei genitori su come utilizzare i fondi raccolti, visto che ormai da tempo sono proprio le famiglie i principali sponsor delle scuole.

Così facendo la scuola si garantirà entrate sufficienti per ampliare l’offerta formativa e consentirà alle famiglie di detrarre il loro contributo dalla dichiarazione dei redditi. Su questo occorre fare chiarezza, perché ci sono ben tre canali diversi per detrarre le spese scolastiche, con aliquote e modalità diverse.

Spese scolastiche detraibili

Con l’interpretazione data dalla “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016” l’Agenzia delle Entrate ha ampliato notevolmente le detrazioni per spese scolastiche, che spaziano dal consueto contributo volontario fino a ricomprendere “la mensa scolastica e i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre- e post scuola … anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi”; “le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es.: all’agenzia di viaggio)”.

Il tetto massimo detraibile per alunno o studente è fissato ogni anno dalla legge finanziaria. Per il 2022 ammonta a euro 800,00.

Erogazioni liberali e detraibilità

La legge 2 aprile 2007, n. 40 ammette la detraibilità delle “erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari (…) finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”. Ma se la scuola utilizza quei fondi per i compensi al personale o per le spese di pulizia la detrazione non spetta più.

Ecco cosa dice l’Agenzia per le Entrate: “A partire dal 2007 sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento (oggi unicamente tramite PagoInRete). 
Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. 

Per le imprese, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2007, è prevista la possibilità di dedurre le predette erogazioni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui”.

Recentemente il Ministero dell’Istruzione ha messo ordine nel mare magnum delle spese scolastiche, con affermazioni che fino ad ieri avrebbero avuto dell’incredibile: “i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies)”.
Da notare che come recita la Guida dell’Agenzia delle Entrate a pag. 133: “L’incumulabilità va riferita al singolo alunno (…) il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame (erogazioni liberali). Il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali”.

Cosa può fare il Consiglio d’Istituto

Anche prima delle Circolari n. 312/12 e 593/13, vi sono prese di posizione del Ministero e una casistica di rilievi da parte dei Revisori dei conti sul fatto che non è legittimo utilizzare il contributo dei genitori per le spese di funzionamento. Ci sono scuole che si attengono da sempre a questo criterio di corretto utilizzo delle risorse, altre che invece motivano vari usi impropri con le difficoltà di bilancio. Una normativa specifica non c’è, per cui è comunque auspicabile che i Consigli di circolo e di istituto di tutte le scuole, se non lo hanno ancora fatto, chiedano la puntuale applicazione delle Circolari 312/12 e 593/13 o, meglio ancora, deliberino che il contributo volontario deve essere destinato unicamente all’ampliamento dell’offerta formativa, specificando cosa va a finanziare ciascuna quota parte (es.: 1,50 euro per cartellino di riconoscimento e stampati; 5,00 euro per materiale didattico di facile consumo; 1,00 euro per la biblioteca scolastica; 3,50 euro per esperti, ecc.). 

a – Diritto di assemblea
b – Convocare un’assemblea di classe
c – Verbale dell’assemblea dei genitori

a – Diritto di assemblea

La mia preside ha messo in discussione il fatto che i genitori abbiano il diritto di usufruire dei locali scolastici per le loro riunioni. A quali documenti posso fare riferimento per confutare questa sua idea?

Bisogna distinguere a seconda del gruppo di genitori ai quali si fa riferimento. L’AGe ha diritto di fruire gratuitamente dei locali scolastici per le proprie attività in quanto associazione riconosciuta (DPR 105/2001, DM 14/2002, DPR 301/05); le assemblee di classe e di istituto sono normate dal Testo unico sulla scuola (DPR 297/94 artt. 12 e 15):

Art. 12 del DPR 297/94 – Diritto di assemblea
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 15 del DPR 297/94 – Assemblee dei genitori
1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell’istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;

In generale il Regolamento dell’autonomia (DPR 275/99) considera i genitori membri a pieno titolo della comunità scolastica e non si vede il motivo per cui, facendo regolare richiesta, gruppi di genitori non possano usufruire dei locali della scuola per altri motivi, sempre che questo non vada a incidere sugli orari di apertura della scuola.

Art. 3 del DPR 275/99 – Piano dell’offerta formativa
3. Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

Art. 9 del DPR 275/99 – Ampliamento dell’offerta formativa
5. Nell’ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Art. 16 del DPR 275/99 – Coordinamento delle competenze
5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

b – Convocare un’assemblea di classe

Come faccio a incontrare i genitori se la scuola non convoca un’assemblea?

Il rappresentante di classe ha diritto di convocare l’assemblea dei genitori ogni volta che lo ritiene opportuno. È sufficiente indirizzare una richiesta su carta libera al Dirigente scolastico, specificando il giorno, l’ora e il motivo della convocazione (“Andamento della classe” va benissimo). È necessario verificare che la scuola sia aperta nell’orario richiesto, in modo da non costringere il personale di custodia a svolgere lavoro straordinario, che andrebbe a carico del bilancio della scuola.

c – Verbale dell’assemblea dei genitori

Sono rappresentante di classe in una scuola primaria. Vorrei sapere se ci sono decreti, leggi o regolamenti per la stesura dei verbali, poiché dopo aver redatto il verbale all’assemblea dei genitori, le docenti mi hanno vietato di distribuirlo, dicendomi che c’è una nuova legge che vieta la stesura dello stesso durante le Assemblee dei genitori (riunioni in classe) ma che posso farlo solo ed esclusivamente per l’interclasse.

Il ‘verbale’ che lei stende non è ufficiale, sia nell’uno che nell’altro caso, per cui alcune scuole rifiutano di diffonderlo tramite le insegnanti. L’unico verbale previsto è quello del Consiglio di interclasse e deve essere steso da un insegnante e incollato nel registro dei verbali.
Le comunicazioni che lei correttamente fa ai genitori hanno veste informale, ma certo nessuno le può proibire di svolgere il suo dovere di informare i genitori e, se necessario, di provvedere lei stesso alla diffusione.


Le richieste di consulenza da parte dei genitori riguardano spesso i contributi che a vario titolo vengono richiesti ai genitori dalle scuole. Vediamo insieme alcuni punti fra i più gettonati:
 
          1) Chi paga l’assicurazione degli alunni?
          2) Detrarre le spese scolastiche 
          3) PC in dono esentasse 
          4) Carta e sapone: chi paga? 
          5) Cassa Scolastica 
          6) Passaggio di consegne
          7) Libri di testo gratuiti nella scuola primaria
          8) Detrarre tasse e testi scolastici
          9) Quando il contributo non è ‘volontario’
          10) Destinazione dei contributi scolastici

1) Chi paga l’assicurazione degli alunni?

A fronte della richiesta da parte del Consiglio d’Istituto, vorrei sapere a chi spetta legalmente il pagamento dell’assicurazione per responsabilità civile e infortuni. Mi scuso se la domanda può sembrare banale ma, stranamente, non riesco a trovare legislazione chiara in merito.

L’assicurazione degli alunni al limite non sarebbe obbligatoria (ed è per questo forse che non ha trovato riscontri normativi) a patto però che questi non si muovessero mai dal banco, perché qualsiasi attività extra potrebbe configurare responsabilità sia a carico della scuola (culpa in vigilando) che dei genitori (culpa in educando) tali da sconsigliare una simile omissione.
E’ da sempre consuetudine che il contratto sia stipulato dalla scuola e pagato dai genitori (un tempo era lo stesso Ministero a indicare la società assicuratrice), e si tratta per questo di assicurazione per conto di chi spetta (significa che l’assicurato non è conosciuto al momento della conclusione del contratto, ma lo sarà quando si verificherà il sinistro, art. 1891 c.c.), una tipologia mai messa però in discussione in quanto non gioverebbe a nessuno: né ai genitori che singolarmente pagherebbero moltissimo di più, né alle società assicuratrici che perderebbero clienti, né alle scuole che resterebbero esposte a onerose azioni giudiziarie.
Un buon contratto di assicurazione prevede sia infortuni che responsabilità civile a carico degli alunni per tutte le attività previste dal PTOF (anche esterne alla scuola); contempla altresì rimborsi per tutte le spese sostenute a un costo medio che si aggira intorno ai 7-8 euro annui.
Da tenere presente che è espressamente vietato che venga posto a carico dei genitori il premio di assicurazione per la responsabilità civile della scuola e del suo personale.
Come Associazione riteniamo che la quota assicurativa sia un investimento ben speso, che tutela soprattutto gli alunni e le loro famiglie nel momento in cui sono esposti a particolari difficoltà. Né ci sembra in alcun modo preferibile che ciascuno debba provvedere in proprio, con costi enormemente più alti per le famiglie.
È suo diritto ottenere una copia del contratto di assicurazione e chiedere ai genitori eletti in Consiglio di Istituto di adeguare se necessario le clausole di tutela. A volte basta qualche decina di centesimi in più per avere la certezza di essere assistiti e rimborsati in toto in caso di bisogno.

2) Detrarre le spese scolastiche 

È vero che è possibile detrarre le spese scolastiche dalle tasse? 

Ogni anno con la legge finanziaria viene stabilito il tetto massimo per le detrazioni per le spese d’istruzione (800 euro a figlio per il 2022). Ecco cosa dice l’Agenzia per le Entrate: “Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:
– le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
– le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola;
– le spese per il servizio di trasporto scolastico;
– i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).”
Occorre fare attenzione perché per ciascun figlio questa detrazione (codice 12) “non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa che sono indicate con il codice 31”.

3) PC in dono esentasse 

La Ditta in cui lavoro ha sostituito tutti i computer e io vorrei farli donare alla scuola di mio figlio. Cosa occorre fare? 
 
In primo luogo conviene parlare con il Dirigente scolastico o con qualche insegnante per verificare che la scuola sia interessata e per concordare tempi e modi di consegna. Occorre una lettera della Ditta in cui si dichiara la volontà di effettuare la donazione, che poi sarà accettata formalmente dal Consiglio d’Istituto. La Ditta non solo riceve i ringraziamenti della scuola, ma può anche detrarre il valore dichiarato dei beni dal reddito d’impresa. 

“Per i titolari di reddito di impresa (o di lavoro autonomo) non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’attività e, pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze patrimoniali, le cessioni gratuite di dotazioni informatiche e di prodotti editoriali non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione a favore di: 
– enti locali 
– istituti di prevenzione e pena 
istituzioni scolastiche 
– orfanotrofi 
– enti religiosi. 
Si considerano non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione quei beni che: 
– non sono più in distribuzione 
– presentano difetti e vizi di produzione tali da renderli non idonei all’immissione sul mercato 
– per la loro obsolescenza tecnologica, non risultano più adeguati alle esigenze del cedente. 

Quali sono i prodotti editoriali e le dotazioni interessati all’agevolazione 

PRODOTTI EDITORIALI 
Sono i prodotti realizzati su carta (compresi i libri) o su supporto informatico, destinati alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione d’informazioni presso il pubblico con ogni mezzo. Sono esclusi i prodotti discografici o cinematografici. 
DOTAZIONI INFORMATICHE 
Si tratta delle componenti elettroniche, hardware e software, necessarie per la raccolta, l’archiviazione, l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni”. 

4) Carta e sapone: chi paga? 
 
L’argomento che vorrei proporre può sembrare marginale rispetto ai problemi della scuola ma riguarda comunque una questione che si pone giornalmente all’attenzione dei genitori ed è fonte di molte proteste. Nelle nostre scuole c’è un’endemica carenza di sapone per lavarsi le mani e di carta per asciugarsi. Chi deve provvedere? La scuola o il comune, oppure noi genitori?

Specialmente da quando è scoppiata la pandemia, le scuole hanno fondi appositi per acquistare i materiali igienici e di pulizia, fondi che neppure sempre vengono del tutto utilizzati. In ogni caso è vietato utilizzare il contributo volontario per questo tipo di spese e certo non si potrà far ricorso ai genitori per acquisti non contabilizzati. C’è per queste necessità il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico, che viene erogato alle scuole a settembre e a febbraio. Qualsiasi altra modalità non è consentita.

Di fatto la scuola, a scanso di fenomeni come ad esempio la contaminazione da salmonella, e anche per mettersi al riparo di sanzioni da parte della ASL in caso di sopralluogo ispettivo, ha tutto l’interesse a provvedere al necessario (bagni funzionanti, sapone, carta o altro per asciugarsi). 

5) Cassa scolastica  
 
È mio compito provvedere a raccogliere soldi e provvedere a pagare i relativi bollettini? È “illegale” domandare, se i genitori sono d’accordo, di avere in anticipo 50 euro che a breve dovrò impegnare per le necessità della classe?

Con l’avvio dei pagamenti tramite PagoInRete, il rappresentante di classe (o altro genitore disponibile) può essere abilitato al pagamento delle quote comuni (es. gita), ma questo non costituisce un obbligo.
Quanto alla sua seconda domanda, è invalso l’uso della cassa scolastica, che pure è vietata trattandosi per la scuola di una gestione fuori bilancio. Sinceramente 50 euro non sono pochi, specie per una prima elementare, e Lei si è preso una bella responsabilità a raccoglierli (se li perdesse dovrebbe quanto meno rifondere i danni), però se i genitori glieli hanno dati liberamente non c’è nulla di illegale, anzi può far risparmiare a ciascuno il tempo e la spesa di fare un versamento postale.  
In allegato può trovare una scheda di sintesi su quanto prevede la normativa per i consigli di classe: nulla che parli di soldi, raccolte o bollettini, e il regalo alle maestre è vietatissimo… 

ancora cassa scolastica

Mia nipote frequenta la classe 5a elementare. A novembre nella sua classe sono stati chiesti € 18,00 per la gita scolastica prevista in aprile. In questo periodo alle famiglie arrivano generalmente i bollettini per pagare i primi due mesi di mensa e l’intera quota di trasporto scolastico; c’è la cassa scolastica, c’è l’assicurazione e le famiglie hanno appena finito di acquistare il materiale (scottex, risme di carta, quadernoni, matite, pennarelli ecc.). Sempre in novembre sono stati chiesti € 16,50 per due testi classici, altri € 3,00 per un libro di inglese e altri 2 euro per fotocopie. In conclusione dopo due mesi di scuola questa classe, senza contare pulmino e mensa, ha già pagato circa € 50,00. Vorrei sapere lei cosa ne pensa. Vorrei anche sapere se l’insegnante può fare acquistare i libri se non ottiene l’adesione da parte di tutti i genitori.

In effetti 50 euro in due mesi sono veramente troppi. Più che la gita, che fa parte della programmazione didattica e poi è sempre una bella occasione per i nostri figli per socializzare e imparare divertendosi, pare eccessiva e fuori luogo la richiesta di 16,50 euro per i testi letterari. Non si dovrebbero mai effettuare attività a spese delle famiglie se non c’è l’unanimità.
A ben guardare i libri per le elementari dovrebbero essere gratuiti e se si può trovare accettabile la spesa di 3 euro per un libro di inglese (ma non ne hanno già uno in dotazione?) sembra un’esagerazione far studiare i classici a pagamento in quinta elementare. Anche i tempi per il pagamento della gita sembrano un po’ anticipati.
Come sempre però il consiglio è quello di porre la questione con diplomazia, coinvolgendo i rappresentanti dei genitori e chiedendo una razionalizzazione delle spese.

6) Passaggio di consegne

Ho letto sul Regolamento contabile (Decreto Interministeriale n. 129/2018) che io, come Presidente del Consiglio di Istituto, devo presenziare al passaggio di consegne fra il Direttore amministrativo uscente e il Direttore che gli subentra. La Dirigente mi ha detto che si tratta solo di una formalità e di non preoccuparmi. Può darmi un parere?

Una recente Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (prot. n. 256787 del 29 gennaio 2021) ha richiamato alla corretta applicazione dell’art. 30, comma 5 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, là dove dice che “Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di Istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione dall’ufficio”. A questo proposito la Ragioneria ha fatto presente che la mancata formalizzazione del passaggio di consegne tra i consegnatari, ossia fra i Direttori s.g.a., può dar luogo ad ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile.
Ha quindi redatto un promemoria per i Revisori dei conti, i quali sono incaricati di accertare l’avvenuto passaggio di consegne e la corretta applicazione della procedura. Lei pertanto è pienamente legittimato a chiedere conto di quanto è stato fatto, nonché a visionare il verbale, visto che si possono configurare responsabilità anche nei suoi confronti.

7) Libri di testo gratuiti nella scuola primaria

Mio figlio quest’anno frequenterà la 3^ elementare. Poiché frequenta una scuola fuori dal comune di residenza, per i primi 2 anni ho dovuto pagare i libri di testo. Ho provato a fare richiesta di rimborso all’Ufficio scuola del mio Comune, senza però avere risposta. Vorrei sapere se abbiamo diritto anche noi ad avere i libri in maniera gratuita o se dovremo continuare a pagarli.

Il testo unico sulla scuola (D.Lgs. 297/94) non fa distinzione fra bambini residenti e non. Occorre fare riferimento alla legge della propria regione per verificare in che modo è stato affrontato il problema dei bambini non residenti. Può essere opportuno rivolgersi all’Ufficio Scuola del proprio Comune e anche quello della scuola frequentata e sentire le loro motivazioni.
Art. 156 – Fornitura gratuita libri di testo
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale…

8) Detrarre tasse e testi scolastici

Sono detraibili le spese sostenute per i libri scolastici? Ho fatto regolari fatture all’atto d’acquisto in quanto la spesa quest’anno è stata importante avendo due figli e non avendo diritto ad alcuna sovvenzione nonostante mio figlio maggiore si sia licenziato dalla scuola media con il massimo! Ho dovuto pagare anche il contributo scolastico di 50 euro!

I testi scolastici non sono previsti fra le detrazioni. Se ne parlò alcuni anni fa ma poi non ne fu fatto niente. Il contributo è volontario e può essere pagato nella misura che il genitore ritiene opportuna. Per le tasse scolastiche (dovute dal quarto anno delle superiori) è prevista una riduzione per merito. Tasse e contributi sono detraibili, basta conservare le ricevute di versamento, un adempimento adesso facilitato dall’entrata a regime di PagoInRete, che tiene memoria dei versamenti effettuati.

9) Quando il contributo non è ‘volontario’

In una comunicazione ai genitori il dirigente ha informato che il Consiglio di istituto ha stabilito che, oltre alla quota per la polizza assicurativa relativa all’a.s. prossimo, è dovuto un contributo di € 2,15 a bambino per materiale di cancelleria. Se è scuola dell’obbligo perché imporre tali contributi del tutto non volontari? Quale disposizione legislativa consente o vietata tale richiesta?

Il contributo è volontario ed è dovuta la sola quota assicurativa. Vista la modestia della richiesta aggiuntiva, non resta che dedurne che, dati i tempi, la scuola ha richiesto questa cifra per far fronte alle inevitabili spese (pagella, cartellino identificativo, registri, comunicazioni alle famiglie, moduli di iscrizione ecc..), una modalità peraltro prevista dalla stessa circolare ministeriale n. 312/2012.

10) Destinazione dei contributi scolastici
Nel corso di un incontro tra assessore, dirigente scolastico e genitori, sono state spiegate alcune voci di spesa fino ad oggi sostenute. Come le spese telefoniche -molto alte- sulle quali non sono state date spiegazioni particolari. Di qui la richiesta: il contributo versato deve essere interamente speso all’interno del plesso frequentato dal figlio del contribuente o la cifra finisce nel calderone dell’istituto che li ripartisce laddove ce n’è bisogno? C’è una normativa precisa a riguardo?

La destinazione del contributo dipende da una (eventuale) delibera del consiglio di istituto, perché di per sé si tratta di un contributo non vincolato che può essere utilizzato a piacimento, in tempi passati addirittura per pagare i supplenti, come disponeva una circolare ministeriale (9357 del 14.12.2009), poi rettificata con una successiva circolare ‘esplicativa’ proprio a seguito delle proteste di noi genitori.
Occorre fare pressione sui genitori eletti nel consiglio di istituto perché approvino una delibera di finalizzazione dei finanziamenti dei genitori “per attività didattiche”, eventualmente vincolandoli al plesso di provenienza. Per maggiore chiarezza, è bene precisare che le spese telefoniche sono a carico dei comuni. L’ANCI infatti ha chiarito già qualche anno fa che le spese telefoniche sono a carico dei comuni ma i telegrammi di convocazione gravano sulle scuole.

Parlare di didattica, lo sappiamo, non sta a noi genitori. Però quando la didattica va ad incidere sull’educazione di nostro figlio dobbiamo, e non solo possiamo, avere voce in capitolo. Nei tempi e nei modi consentiti, come ovvio.

          1) Hanno bocciato mio figlio
          2) Patto di corresponsabilità
          3) E se il genitore non firmasse il patto?
          4) La foto di fine anno
          5) Tornare a casa da soli
          6) Idoneità degli insegnanti
          7) L’insegnante in maternità 
          8) Partecipare al Piano dell’Offerta Formativa 
          9) Il parroco a scuola
          10) Calendario scolastico e variazioni
          11) Chi decide in merito alle gite scolastiche?
          12) Genitori in gita

1) Hanno bocciato mio figlio

Avrei bisogno del vostro aiuto: ho necessità di presentare un ricorso contro la bocciatura di mio figlio, che doveva avere solo un debito e se n’è trovati due, in più alla fine lo hanno anche bocciato. Mi sapreste dire a chi devo presentare il ricorso e come prepararlo?
Entro quanto tempo la scuola deve consegnare le copie degli elaborati scritti dal momento della richiesta? Posso chiedere la copia del verbale del consiglio di classe?

Gentile Signora, deve rivolgersi a un avvocato esperto in ricorsi scolastici. Tenga presente che la bocciatura può essere impugnata solo per vizi di forma e che la valutazione degli insegnanti è insindacabile, per cui è difficilissimo vincere un ricorso di questo tipo.

Altra strada che può percorrere è quella di scrivere agli Ispettori Tecnici presso l’Ufficio Scolastico Regionale, spiegando tutti i motivi che la inducono a impugnare la bocciatura. Gli ispettori faranno un sopralluogo e così almeno avrà la tranquillità che tutto si sia svolto secondo le regole, anche se il risultato alla fine è lo stesso.

Per accedere agli atti (elaborati scritti e verbali del Consiglio di classe) faccia richiesta scritta dicendo che vuole tutelare la posizione giuridica di suo figlio che è risultato non ammesso alla classe successiva. Sottolineando l’urgenza potrà probabilmente avere le copie prima dei 30 giorni concessi alle Amministrazioni per provvedere. La segreteria cancellerà i nomi degli altri studenti in modo indelebile o le consegnerà un estratto: ai suoi fini va bene, a meno che non debba far valere disparità di trattamento (quella sì difficile da dimostrare).

2) Patto di corresponsabilità

Ho chiesto alla Dirigente scolastica del nostro Istituto di visionare il Patto di Corresponsabilità. Lei gentilmente me lo ha mostrato dicendomi che è un documento allegato al Regolamento dell’Istituto e che per legge deve essere proposto e fatto sottoscrivere solamente agli alunni ed ai genitori della classe 1a media. Vorrei sapere se questa legge è veramente così, perché avevo capito che il Patto di Corresponsabilità era valido anche per le Elementari.

Ha ragione la sua Dirigente: il Patto di Corresponsabilità è riservato solo alla scuola secondaria (medie e superiori), ciò non toglie che il Consiglio di Istituto decida di adattarlo e adottarlo anche per la scuola primaria (e volendo per l’infanzia). Quello che ci preme come genitori è che si privilegi però il Patto educativo (ossia che educazione daremo insieme ai nostri giovani), e solo in un secondo momento si affrontino gli eventuali problemi che possono sorgere stipulando un Patto di corresponsabilità (e cioè chi paga se il bambino rompe un vetro o un paio di occhiali).

3) E se il genitore non firmasse il patto?

Nel nostro Istituto comprensivo stiamo affrontando adesso, all’apertura delle scuole, la proposta del Dirigente scolastico circa il Patto di Corresponsabilità; proposta arrivata con notevole ritardo e con richiesta di avallo velocissimo visto che è già tardi. Il nostro coordinamento dei Rappresentanti di classe avrebbe voluto l’istituzione di un gruppo di lavoro genitori – docenti, ma questo non è stato accettato, liquidando il tutto con la fretta di concludere. Vorrei porvi i seguenti quesiti: – che cosa succede se il genitore rifiuta la firma del Patto?
– esiste (e per me sarebbe auspicabile), un modello a livello nazionale o una proposta delle Associazioni di genitori che garantisca, almeno sulla carta, gli alunni e le loro famiglie?
Vi ringrazio anticipatamente e con affetto per tutto l’aiuto e il sostegno che sempre ci avete dato (guai se non ci foste)!

Gentile Signora, se il genitore non firma non succede proprio nulla. Ci sono stati presidenti di consiglio di istituto che hanno deciso di non firmare proprio perché non condividevano determinate scelte della loro scuola.
Il patto doveva essere firmato al momento delle iscrizioni, a conclusione di un percorso condiviso che avrebbe dovuto interessare almeno il Consiglio di istituto. Se sua la scuola è fuori tempo massimo non dovrebbe per questo forzare i tempi adesso, ma cercare piuttosto di fare un buon lavoro per l’anno prossimo, coinvolgendo tutte le componenti scolastiche. Se insistono, potete almeno pretendere di avviare il gruppo di lavoro in modo da avere un Patto condiviso per le prossime iscrizioni a gennaio.
Le Associazioni nazionali purtroppo non hanno preso una posizione comune in merito al Patto di corresponsabilità, ma le potrà essere forse utile leggere il pensiero dell’A.Ge. in merito al Patto educativo, che va ben oltre la semplice corresponsabilità ed è quello che alla fine interessa davvero a noi genitori.

4) La foto di fine anno

Anche quest’anno è stato vietato ai genitori degli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria di avvalersi di un fotografo per la consueta foto ricordo. Il quinto anno è un anno importante, che chiude la prima fase del percorso d’istruzione dei ragazzi, e sia l’evento che la foto costituiscono un ricordo che li accompagnerà per tutta la vita.
Tale decisione appare a noi genitori infondata, quasi un abuso.

La causa che può aver indotto il dirigente a negare il permesso può essere legata a motivi amministrativo-contabili. Non si può permettere a un fotografo di fare foto a scuola senza aver prima effettuato una procedura secondo i criteri di trasparenza stabiliti dalla Contabilità di Stato.
Se però i genitori firmano ciascuno una liberatoria alla scuola ai fini della privacy e avanzano richiesta di far fotografare la classe gratuitamente da uno di loro o da un conoscente, non v’è niente che il dirigente possa obiettare.
C’è ancora un po’ di tempo prima della fine delle lezioni: tenti la via burocratica e vedrà che funziona. Altrimenti potrà sempre organizzare una foto all’uscita di scuola.

5) Tornare a casa da soli

Come genitore di un bambino che frequenta la classe 5a Elementare, ho necessità di rivolgervi un quesito. Molti genitori, me compreso, si trovano in grande difficoltà rispetto al regolamento della nostra scuola (pare redatto di comune accordo con l’Amministrazione comunale) che non solo per la scuola elementare, ma anche per la scuola media prescrive che i ragazzi non possono ritornare autonomamente a casa al termine delle lezioni, neanche se formalmente autorizzati dai genitori, ma devono essere accolti da un familiare -maggiorenne e autorizzato- anche alla discesa dei mezzi di trasporto scolastico. Altre scuole dello stesso territorio adottano metodologie diverse. Il dirigente scolastico interpellato si è trincerato dietro la legge e non ha voluto modificare la disposizione. Andare a “prendere” dei ragazzi di 12, 13 e 14 anni allo scuolabus o all’uscita dal plesso scolastico è per i genitori che lavorano un grosso problema. La nostra è una realtà di piccolo paese dell’Appennino tosco-romagnolo dove ancora i ragazzi giocano per strada, si incontrano nella parrocchia o al circolo, si spostano in autonomia per andare a fare sport o alla scuola della banda comunale, è logica in questo contesto la decisione della scuola? Ma soprattutto è supportata da istanze di tipo giuridico?

Il dirigente ha formalmente ragione, in quanto la legge imputa la responsabilità di eventuali incidenti a chi ha in custodia il minore, per cui il passaggio di responsabilità si può avere solo con la ‘consegna’ del minore ai genitori o ad altro adulto munito di delega. Recenti sentenze sfavorevoli nei confronti di alcuni dirigenti scolastici hanno reso molto più rigida l’intera categoria su questo argomento.
Questo formalmente, in quanto le varie sentenze hanno finora sempre tenuto conto dell’età del minore, declinando la responsabilità (e di conseguenza il corrispettivo in euro da rimborsare alla parte lesa) a seconda del grado di autonomia raggiunto dal ragazzo.
Va precisato a questo punto che il regolamento di istituto è adottato dal Consiglio di Istituto e non dal Dirigente né tanto meno dal Comune, ente che può essere sì interpellato ma mai essere parte attiva. Il suggerimento è quello di cercare l’alleanza dei docenti e mettere in atto una sperimentazione del tipo “Pedibus” (può trovarne vari esempi su Internet), attivo in alcune città, che prevede che anche i bambini delle elementari possano andare a scuola da soli (e anche tornare). Dopo di ché il Consiglio di istituto potrà deliberare nuovamente il regolamento. Il dirigente dovrebbe tranquillizzarsi quel tanto che gli consenta di essere un po’ più elastico.

6) Idoneità degli insegnanti

Come rappresentante di classe di una scuola d’infanzia mi trovo a dover discutere quotidianamente con i genitori a proposito di una insegnante che, a seguito di un incidente stradale, ha problemi di deambulazione e di linguaggio piuttosto evidenti.
La persona interessata è sì molto dolce e gentile con i bambini, ma fa molta fatica a seguirli. In sua presenza i bambini si picchiano, si tirano oggetti e per questo motivo non fanno uscite didattiche né in giardino. Cosa può o deve fare una Dirigenza Scolastica in questi casi?
Una mamma preoccupata

Gentile Signora, vada con serenità dal Dirigente e spieghi a lui tutto quanto: il rispetto per la persona dell’insegnante unita alla preoccupazione per i bambini.
Lui valuterà se avviare una pratica di dispensa dall’insegnamento chiedendo l’intervento dell’apposita Commissione Medica istituita a livello provinciale. Il Dirigente infatti ha il dovere di tutelare i bambini e voi genitori quello di segnalare le situazioni critiche.

7) L’insegnante in maternità 

Vorrei una delucidazione a proposito del rientro dalla maternità di un’insegnante di ruolo di mio figlio minore che frequenta la classe 5^ elementare. L’insegnante, che ha prestato servizio fino alla classe 3^, è rimasta incinta e ha partorito, se la memoria non mi inganna, a novembre, quindi circa un anno fa. Voci di corridoio darebbero per probabile il suo rientro a pieno regime non prima del mese di marzo prossimo, cioè ben oltre la metà dell’anno scolastico. Secondo noi genitori se ciò avvenisse non sarebbe proprio il massimo per quanto riguarda la didattica poiché com’è ovvio che sia, ogni insegnante ha il proprio metodo nell’insegnamento e doversi trovare a marzo (chissà se fine o inizio) a dover sostituire maestra dopo averne con ogni probabilità cambiate almeno altre due durante l’anno (supplenti provvisorie in attesa di conferimento definitivo dell’incarico all’avente diritto in base alle graduatorie di merito stilate). Domando quindi: da un punto di vista normativo, una tale ipotesi sarebbe ammissibile? Inoltre, la massima astensione facoltativa che una donna lavoratrice madre ha diritto a fruire, non è di 12 mesi dal parto? 
 
Mi spiace doverle confermare che il congedo obbligatorio post partum dura tre mesi dalla data del parto, dopo di ché la madre ha diritto all’astensione facoltativa per sei mesi, da fruire a sua scelta entro gli otto anni di vita del bambino. Ci metta le ferie estive e vedrà che i conti tornano.   
Non c’è niente che come genitori possiamo fare, anche perché -a ben guardare- l’interesse generale, in questi tempi di bassa natalità, con tutti i problemi che ne conseguono, chiede che si facciano più figli possibile. 

8) Partecipare al Piano dell’offerta formativa 
 
Ma come faccio a intervenire sul POF? I docenti sono i professionisti della scuola, sanno loro cosa è giusto. 
 
Questa è una posizione piuttosto comune fra i genitori. Peccato che la normativa stabilisca diversamente. I genitori sono parte attiva nella gestione della scuola fin dai Decreti Delegati del 1974 e questa scelta del nostro Legislatore è stata confermata dal Regolamento dell’Autonomia scolastica, che vede alla base del Piano dell’Offerta Formativa di ogni scuola la ricognizione dei bisogni formativi del territorio, proprio a partire dalle esigenze delle famiglie, sentito il parere delle Associazioni, anche di fatto, dei genitori. 
Il Consiglio di Circolo/Istituto ha la responsabilità di deliberare i criteri e gli indirizzi in base ai quali il Collegio dei docenti elabora il PTOF; procede poi all’adozione e alla verifica sull’attuazione. E come sappiamo, del Consiglio di Circolo/Istituto fanno parte a pieno titolo i genitori. 

9) Il parroco a scuola

L’anno scorso nella scuola primaria dove va mia figlia non è stato permesso l’accesso al sacerdote né tanto meno al vescovo che era venuto a far visita alla nostra comunità. Ho saputo che la negazione della visita del sacerdote è stata stabilita in Consiglio di Istituto.
Può il Consiglio d’Istituto decidere se far entrare o meno un sacerdote a scuola?
Credo che sarebbe più opportuno chiedere il parere dei genitori se far entrare o meno il sacerdote in un istituto scolastico: sono i nostri bambini e dovremmo almeno partecipare a decisioni come queste soprattutto se prese e mai comunicate espressamente.

Pur comprendendo il dispiacere della mamma per ciò che è stato deliberato nella scuola di sua figlia, va tenuto presente che la scuola è tenuta a farsi carico della cultura religiosa ma non degli atti di culto, come appunto è la benedizione delle case (e delle scuole). Certo è che il Consiglio d’istituto avrebbe dovuto quanto meno sentire i genitori prima di deliberare. Quello che la signora può fare è verificare se esiste un desiderio diffuso da parte dei genitori di avere la visita del parroco nella scuola dei propri figli, fare una raccolta di firme e chiedere che Il Consiglio d’istituto deliberi di conseguenza .

10) Calendario scolastico e variazioni

Un dirigente, può variare il calendario scolastico dell’anno in corso senza l’approvazione del consiglio di istituto???

Non può farlo assolutamente. Inoltre la delibera del Consiglio di Istituto deve intervenire con mesi di anticipo, meglio se entro la conclusione dell’a.s. precedente, in modo da poter essere comunicata tempestivamente al Comune, ai genitori e a tutti gli altri interessati.

11)
Chi decide in merito alle gite scolastiche?

Poiché alcuni Consigli di classe hanno stabilito di non fare i viaggi d’istruzione, il Consiglio d’istituto ha chiesto loro di rivedere la decisione, proponendo la presenza di alcuni genitori.
I docenti di una classe hanno risposto che non accettano la presenza dei genitori e che il viaggio non si farà perché la classe non è gestibile.
E’ possibile che il consiglio di classe, che decide per i viaggi d’istruzione, la meta, la durata di 1 o 2 giorni, escluda da queste decisioni i genitori rappresentanti? La decisione è solo di competenza dei docenti del consiglio di classe?

Per legge il consiglio di classe si svolge ‘a porte chiuse’ solo quando si tratta di singoli alunni, di valutazione ecc. Le decisioni in merito ai viaggi d’istruzione vanno prese con il consiglio nella sua interezza, tuttavia il Consiglio di classe delibera a maggioranza ed è opportuno cercare di capire le motivazioni degli insegnanti e sforzarsi di trovare una mediazione. In effetti, anche se sono presenti i genitori, la responsabilità della sorveglianza ricade tutta sui docenti. Una buona argomentazione può essere quella che in gita si rafforzano i rapporti interpersonali e che un’uscita può costituire un’efficace valvola di scarico, utile per contenere la classe una volta rientrati alla base.

12) Genitori in gita

I genitori possono partecipare alle gite scolastiche? Nella nostra Scuola Superiore si sta verificando che per colpa dei ragazzi più vivaci la Dirigente d’accordo con gran parte dei docenti ha abolito la gita a discapito di gran parte della classe che è tranquilla e meritevole! La Dirigente sostiene che c’è una legge che vieta ai genitori di partecipare alla gita, è vero?

I genitori possono partecipare alle gite, solo che la responsabilità resta a carico dei docenti. Questi a loro volta possono essere coadiuvati nella sorveglianza dal personale ATA ed eventualmente dai genitori, ma la responsabilità resta a loro carico.

Di norma i vettori (bus privati, mezzi di linea ecc) sono assicurati per i danni a terzi e le assicurazioni delle scuole dovrebbero prevedere la copertura delle attività del PTOF per tutte le persone coinvolte. L’unica eccezione risultano essere gli scuolabus comunali, che non prevedono la presenza a bordo di genitori, ma per il resto non dovrebbero esserci impedimenti.

Visto che non si tratta di ‘gita’ ma di viaggio d’istruzione, e perciò nelle competenze del consiglio di classe, l’unica strada è mediare con i docenti, cercare di capire i problemi e proporre delle soluzioni mediate con l’ausilio dei rappresentanti di classe, che del Consiglio sono (o comunque dovrebbero essere) parte attiva.

Anche la privacy ha fatto il suo ingresso da padrona nel mondo scolastico. Adesso ormai molte procedure sono state messe a fuoco, ciò non toglie che è sempre bene porsi domande e avere le idee chiare, soprattutto quando i nostri bambini sono posti sotto osservazione.
Altrettanto importante il diritto di accesso, che spesso viene a torto negato.
In questa pagina parliamo di:

          Foto di classe
          Riprese a scuola
          Riprese e possibili conseguenze
          Indirizzi e privacy
          Indirizzi: come raccoglierli
          Verbale del Consiglio di classe
          Accesso agli atti della scuola
          Ricorso contro il diniego di accesso
          Delibere del Consiglio d’istituto
          Quando il verbale non è veritiero
          Somministrazione di test
          Osservazione dei comportamenti dei bambini
          Accesso agli esiti delle rilevazioni

Vedi anche il
Il documento del Garante sulla privacy a scuola

FOTO DI CLASSE

Come mai non si fanno più le foto di classe come quando andavamo a scuola noi?

Il problema delle foto di classe (tradizione bellissima e ormai quasi dimenticata) è dovuto principalmente a un eccesso di burocratizzazione della scuola dell’autonomia. Un tempo il fotografo di fiducia entrava a scuola e faceva il giro delle classi per scattare la foto ricordo. Adesso i dirigenti scolastici sono tenuti a effettuare una serie di adempimenti in base al Codice dei contratti. Ancor prima della gara è opportuno coinvolgere il Consiglio di istituto per valutare insieme con i rappresentanti di genitori e docenti l’opportunità o meno di far scattare la foto ricordo.
Ci sono anche resistenze dovute a una cattiva conoscenza della normativa sulla privacy e anche qualche eccesso da parte di chi addirittura teme risvolti pedofili. In effetti il Garante per la privacy ha chiarito da tempo che le riprese amatoriali destinate a diffusione familiare (es.: la recita di fine anno filmata da un genitore) sono al di fuori dell’ambito di applicazione della legge e si possono effettuare tranquillamente.
Perciò, se non il fotografo professionista, qualunque babbo o mamma o insegnante volenteroso potrebbe rispolverare questa bella tradizione.

RIPRESE A SCUOLA

Mi piace fare riprese e vorrei documentare alcune attività didattiche della classe di mio figlio: la gita, il laboratorio di pittura, la recita. Sorgono problemi per la privacy?

Se le riprese sono destinate a una diffusione solo fra le famiglie, non c’è alcun problema relativamente al rispetto della privacy.
Se invece ne è prevista la diffusione tramite il sito Internet della scuola è necessario farsi rilasciare l’autorizzazione dai genitori dei bambini ripresi. Nel caso in cui siano ripresi bambini di altre razze o portatori di handicap occorre un apposito consenso scritto dei genitori.

FILMATI E POSSIBILI CONSEGUENZE

Sono una mamma il cui bambino frequenta il primo anno della scuola dell’infanzia. Alcune maestre hanno realizzato un video in cui riprendono gli alunni in vari momenti della giornata scolastica, tra cui l’attività psicomotoria, dove i bambini indossano solo la biancheria intima e giocano con attrezzi ginnici. Il quesito sollevato da alcuni genitori è stato che questo sia perseguibile dalla legge, nonostante che tutti i genitori abbiano firmato all’inizio dell’anno scolastico l’autorizzazione alla realizzazione di foto o filmati. Le maestre ora temono che la diffusione del video (rigorosamente solo ai familiari) possa essere perseguibile per legge e assumere un risvolto negativo.

La questione che lei pone è abbastanza delicata. In linea generale, se i genitori hanno firmato una liberatoria generale per l’uso dell’immagine dei propri figli per finalità legate alla didattica e la diffusione è limitata alle sole famiglie non ci dovrebbero essere problemi.
Occorrerebbe però visionare il filmato e soprattutto sapere come lo giudicano i singoli interessati, perché se dal filmato stesso emergono dati sensibili (ad es.: bambino portatore di handicap visibile; bambini di altre razze; possibili elementi connessi alla sessualità) di autorizzazioni potrebbero occorrerne due: una generale e una specifica per i dati sensibili.
Non succede niente finché nessuno impugna la legittimità di ciò che è stato fatto, ed è quello che c’è auspicarsi, perché la scuola ha bisogno di tutto meno che di esagerate applicazioni di norme già ferree.
Se dunque c’è la buona fede degli insegnanti e l’accordo dei genitori il problema non dovrebbe sussistere. Se invece la questione dovesse andare avanti, conviene forse tagliare le scene incriminate e salvare il resto. Vista l’esperienza, un pizzico di attenzione in più per il futuro potrebbe essere utile.

INDIRIZZI E PRIVACY

Sono stato eletto rappresentante di classe di una prima elementare e una delle prime cose che ho ritenuto opportuno fare è stata quella di chiedere da tutti i genitori i recapiti telefonici. Ora i genitori mi chiedono di girare a tutti l’elenco dei numeri telefonici custoditi. Io sostengo che è possibile solo dopo aver ricevuto sottoscritta da tutti manleva per la privacy. È giusto?

La normativa sulla privacy stabilisce che per scopi leciti e usi privati ciascuno possa detenere dati altrui, in particolare se c’è una comunanza di interessi (membri di una associazione ecc.). La scuola non può dare a nessuno gli indirizzi che ha ricevuto per fini istituzionali (iscrizioni, controllo dell’obbligo scolastico e vaccinazioni, carriera scolastica degli alunni) se non per disposizione di legge o su autorizzazione del garante.
Cosa diversa è per lei, che ha ottenuto gli indirizzi a titolo privato e che può liberamente girare gli stessi agli altri genitori, previo consenso anche verbale degli stessi: in tanti anni, solo una volta mi è capitato il caso di una signora che rifiutava di concedere il numero di telefono perfino a me che ero la rappresentante di classe. Comunque ciascuno ha il dovere di avere cura dei dati altrui di cui è entrato in possesso e non sarebbe giustificabile una diffusione degli stessi a cuor leggero.

INDIRIZZI: COME RACCOGLIERLI?

Vorrei portare all’attenzione un problema che rende difficoltosa la mia attività di rappresentante di classe. Subito dopo la mia elezione come rappresentante di classe in un istituto superiore, mi sono rivolto alla segreteria chiedendo che mi venisse fornito l’elenco dei genitori della mia classe con relativo indirizzo, numero di telefono e se disponibile l’e-mail. La segreteria si è rifiutata di fornirmi questi dati in quanto tutelati dalla privacy. Dato che molti genitori non hanno presenziato alla riunione per l’elezione dei propri rappresentanti, che la scuola ha studenti che arrivano da tutta la provincia e che non sempre si può chiedere al figlio di raccogliere in classe i dati che indispensabili per una rapida informazione di tutti sull’andamento della classe, mi chiedo in che modo si può superare la problematica.

Fino a poco tempo fa le avremmo risposto che la scuola purtroppo ha ragione. Alle superiori l’unico sistema per avere gli indirizzi era chiederli direttamente ai genitori nel corso delle riunioni (ad esempio quelle per le elezioni dei rappresentanti), ai ricevimenti dei professori (mossa strategica) o tramite i figli.
Quando invece i bambini sono piccoli il compito del rappresentante di classe è più facile: i genitori sono facilmente rintracciabili all’uscita dei figli dalla scuola.

Tuttavia, nel corso dell’incontro di formazione “Genitori a scuola di comunicazione”, da noi organizzato insieme al FoPAGS di Firenze, l’avv. Giuseppe Pennisi (uno dei massimi esperti in campo di diritto scolastico) ci ha informato che c’è un legittimo interesse da parte dei rappresentanti di classe a conoscere i recapiti dei genitori della classe; ciò va nel senso auspicato di partecipazione dei genitori alla vita scolastica. L’avvocato suggeriva pertanto di fare richiesta al Dirigente il quale dovrebbe informare gli interessati e, in assenza di opposizioni, fornire l’elenco richiesto.

Una strategia ancora più efficace sarebbe quella di chiedere il consenso per la diffusione dei dati ai rappresentanti dei genitori già in sede di iscrizione: questo facilita i contatti fra genitori e favorisce la partecipazione. Chi può fare pressione per adottare questa buona pratica è il Consiglio di istituto, in particolare il Presidente e gli altri genitori che ne fanno parte.

In caso di difficoltà ad attuare una simile prassi, prenda accordi con la scuola e consegni le lettere in segreteria (meglio se chiuse con un punto di cucitrice o in una busta) con su scritto ‘per il rappresentante della classe I A del plesso Collodi’ e via dicendo. Poi potrà chiedere direttamente a loro gli indirizzi.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Come rappresentante di classe mi sto battendo poiché abbiamo una situazione delicatissima con un docente e ancora oggi non ho potuto accedere ai verbali del consiglio di classe, se non a una copia di un estratto non ufficiale datami, dopo varie insistenze, dal dirigente.

Richieda la copia per iscritto indirizzando la richiesta al dirigente e citando la legge sull’accesso (n. 241/1990 artt. 22 e segg.). Si faccia rilasciare una ricevuta a mano oppure usi il fax o la PEC. Se la scuola non ottemperasse possiamo intervenire come A.Ge.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA SCUOLA

Come presidente del Comitato genitori ho chiesto alla scuola alcuni atti come il PTOF, il documento sulla sicurezza, le schede dei progetti, ma la dirigente mi ha risposto che non è possibile, citando la sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 7 marzo 1997, n. 228. Cosa vuol dire? Come posso avere accesso a questi atti?

Le sentenze del Consiglio di Stato dicono che non si può operare un controllo a tappeto sulla pubblica amministrazione. Ciò non toglie che certi atti, come il PTOF, siano pubblici. Agli altri può accedere motivando con il fatto di avere un figlio che frequenta quella scuola e che per questo ha interesse a conoscere gli atti per poter verificare la sua sicurezza. Gli alunni infatti sono equiparati a lavoratori nel momento in cui fanno educazione fisica o utilizzano i laboratori. Questo non vale però per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, in quanto non di educazione fisica ma di attività motoria si tratta e i laboratori, anche se definiti tali, non prevedono l’uso di macchine o altro che metta a rischio la sicurezza.

RICORSO CONTRO IL DINIEGO DI ACCESSO

Nel consiglio di fine ottobre, fra i punti all’ordine del giorno c’era anche l’approvazione del conto consuntivo. Questo documento ci è stato consegnato contestualmente all’apertura del punto in discussione all’ordine del giorno, in un’unica copia, ritirata dopo l’approvazione. Stessa cosa per la lettera dei revisori dei conti e per il contratto di adesione alla Rete di Scuole e Agenzie per la Sicurezza della Provincia. Ho sollevato delle obbiezioni a cui non sono state date risposte convincenti e non volendo fare polemica in quel contesto, ho preferito raccogliere informazioni in rete, fra cui il vostro sito.
Avendo constatato che invece era mio diritto disporre di quei documenti, prima e dopo, ho inviato una e-mail certificata (PEC) richiedendoli, senza ricevere risposta. Le domande sono:
      1) Entro quanto tempo per legge mi devono rispondere?
      2) Se non rispondono devo per forza ricorrere al TAR o c’è un altro metodo?

Gli uffici pubblici hanno 30 giorni per rispondere alle richieste di accesso, salvo casi particolari che qui non ricorrono (segreto di Stato, difficoltà di reperimento degli atti ecc). Il ricorso al TAR è abbreviato, così come predisposto dalla legge 241/90, artt. 22 e segg., ma dovrebbe bastare minacciare un ricorso ai sensi dell’art. 25 comma 5) per ottenere i risultati desiderati, perché di sicuro in questo caso la scuola perderebbe e pagherebbe tutte le spese.
C’è da dire che non di conto consuntivo ma di programma annuale si dovrebbe trattare, perché altrimenti la scuola sarebbe stata commissariata da diversi mesi.

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Le delibere del Consiglio di istituto sono reperibili solo in segreteria scolastica?

Le deliberazioni dei Consigli di circolo e d’istituto debbono essere pubblicate all’Albo sul sito web della scuola.

QUANDO IL VERBALE NON È VERITIERO

Purtroppo nella nostra scuola c’è molto ostruzionismo, il verbale del Consiglio d’istituto non riportava correttamente le fasi dell’elezione del presidente (…) noi genitori non siamo riusciti a farlo rettificare e il presidente uscente ha preferito soprassedere.

Qualunque membro del Consiglio d’istituto avrebbe potuto minacciare una lettera all’Ufficio scolastico regionale. A volte una velata minaccia aiuta molto per ricondurre a più miti consigli chi proprio non vuol capire. Se necessario si può dar seguito con i fatti a quanto prima soltanto minacciato.

OSSERVAZIONE DEI COMPORTAMENTI DEI BAMBINI

Alcuni bambini ci hanno raccontato di essere stati con una ‘maestra’ nuova nella stanza dove dormono a guardare strani animali su un computer; in seguito abbiamo trovato appesa una nota dell’Università degli Studi che parla dell’iniziativa di osservazione dei comportamenti svolta di recente senza il nostro consenso.

L’accesso di persone esterne nelle classi deve essere autorizzato dal dirigente scolastico per giustificato motivo (es: i nonni che raccontano la guerra, il babbo geologo ecc.) e non si possono assolutamente somministrare questionari ai bambini senza delibera del collegio dei docenti.
Se poi il questionario comprende dati personali (nome, indirizzo, telefono, nome dei familiari ecc) o addirittura sensibili (salute, convinzioni politico-religiose ecc) occorre il consenso scritto di un genitore esercente la patria potestà (D.Lgs. n. 196/2003 e segg.). Le consigliamo pertanto di appurare di che ‘osservazione’ si tratta e se c’è idonea delibera del collegio dei docenti, per poi procedere eventualmente ai passi conseguenti.

SOMMINISTRAZIONE DI TEST

Mi sono pervenute delle lamentele da parte di alcuni genitori a riguardo di alcune attività che sono state svolte nelle nostre classi da personale esterno in collaborazione con l’Università in relazione alla sindrome da autismo.

Nel progetto non vi è alcun accenno alla tutela della privacy (raccolta dati in forma anonima ecc.), per cui è sicuramente impugnabile.
Sta a voi decidere come e quanto opporvi, al limite fino a un ricorso al Garante della Privacy, oppure una bella lettera di protesta al dirigente scolastico, al Consiglio d’istituto, al Collegio dei docenti, fino all’Ufficio scolastico territoriale, segnalando la violazione della privacy dei vostri figli, in quanto non è stata chiesta l’autorizzazione dei genitori per la raccolta di dati che possono evidenziare malattie mentali quali ad esempio la sindrome da autismo (dati sensibili), né previste in alcun modo procedure per tutelare tali dati.

ACCESSO AGLI ESITI DELLE RILEVAZIONI

Sono una mamma di una bambina di sei anni e mezzo, e vorrei ricevere alcune informazioni. I nostri bambini sono stati sottoposti alle rilevazioni del progetto Di.Sco.Lo, progetto al quale le scuole aderiscono per avere un primo screening su difficoltà letto-scritto (dislessia).  Possiamo richiedere i risultati dei test e a chi?

Come genitori avete senz’altro accesso a tutte le informazioni che riguardano la salute dei vostri figli fin tanto che sono minorenni. Potete rivolgervi direttamente alle maestre e, in caso di difficoltà, fare una richiesta scritta al dirigente scolastico spiegando il vostro interesse a conoscere gli esiti della rilevazione e citando la normativa sull’accesso (legge 241/90, artt. 22 e segg).

 

 

Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo


(si veda anche il regolamento approvato con d.P.R. n. 184 del 2006)

Art. 22 (Definizioni e princípi in materia di accesso)
(articolo così sostituito dall’articolo 15 della legge n. 15 del 2005)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
(comma così sostituito dall’articolo 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere

Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso)
(articolo così sostituito dall’articolo 4, comma 2, legge n. 265 del 1999)
1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni , delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24.

Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso)
(articolo così sostituito dall’articolo 16 della legge n. 15 del 2005)
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo

Articolo 25. – Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi  (1)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione”.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.

 (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal
Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente dalla Legge 18 giugno
2009, n. 69.


LE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO
IN MERITO ALL’ACCESSO
AGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In ogni caso, si ribadisce senza esitazioni che il diritto d’accesso ai documenti amministrativi ex art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241 non s’atteggia a guisa di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sulla P.A., in quanto l’interesse che legittima la relativa richiesta dev’essere personale, concreto, serio, non emulativo, né riconducibile a mera curiosità, oltreché ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico nesso, ai sensi dell’art. 2, d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, sia contenutistico, sia temporale, tant’é che non si dà luogo ad accesso rispetto a situazioni ormai definite o inoppugnabili e sulle quali l’istante stesso non può svolgere alcuna funzione, neppure partecipativa (Consiglio Stato sez. V, 14 aprile 1997, n. 362).

Una volta imboccata la strada della necessaria selezione dei fattori legittimanti l’accesso, si propongono, in giurisprudenza, ulteriori criteri, basati sul concetto di ragionevolezza: “l’accesso ai documenti amministrativi nelle forme della l. 7 agosto 1990 n. 241 é consentito soltanto se esso, in modo ragionevole e congruo, soddisfa l’interesse giuridicamente qualificato che legittima l’istante alla conoscenza dei documenti detenuti o formati dalla P.A., per cui deve esistere una stretta correlazione tra siffatto interesse e il contenuto della pretesa di conoscenza (Consiglio Stato sez. V, 7 marzo 1997, n. 228)”.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA
DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI


Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».
2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l’esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all’articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell’articolo 27 della legge.

Art. 2
. Ambito di applicazione
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Art. 3. Notifica ai controinteressati
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’articolo 7, comma 2.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 4. Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi
1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Art. 5
. Accesso informale
1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della legge.
5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.
6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Art. 6
. Procedimento di accesso formale
1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta.
2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.
3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5.
4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal comma 2.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne da’ comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all’unità organizzativa o altro dipendente addetto all’unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

Art. 7
. Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
3. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
4. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
5. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate.

Art. 8. Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni
1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all’articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:
a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso,
preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;
b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;
c) l’ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) l’accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

Art. 9. Non accoglimento della richiesta
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
2. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.

Art. 10. Disciplina dei casi di esclusione

1. I casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.
2. Il potere di differimento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 2.

Art. 11. Commissione per l’accesso

1. Nell’esercizio della vigilanza sull’attuazione del principio di piena conoscibilità dell’azione amministrativa, la Commissione per l’accesso, di cui all’articolo 27 della legge:
a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell’attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l’uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all’esercizio e all’organizzazione del diritto di accesso;
b) decide i ricorsi di cui all’articolo 12.
2. Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l’accesso ai fini dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 25, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.
3. Presso la Commissione per l’accesso opera l’archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall’articolo 25, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all’articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l’accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.

Art. 12. Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l’accesso

1. Il ricorso alla Commissione per l’accesso da parte dell’interessato avverso il diniego espresso o tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l’accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all’articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso. Nel termine di quindici giorni dall’avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
a) le generalità del ricorrente;
b) la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso;
c) la sommaria esposizione dei fatti;
d) l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;
b) le ricevute dell’avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l’esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell’interesse previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d’accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l’eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge.
10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge.

Art. 13. Accesso per via telematica

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonché in via transitoria in quelli di cui all’articolo 8 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.
2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l’articolo 1, comma 2, l’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l’articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all’accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell’ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.
3. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto d’accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

Art. 15. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352. E’ altresì abrogato l’articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

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